Basta il profilo Facebook per la prova della provenienza del post diffamatorio

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Nella sentenza scaricabile gli Ermellini, rigettando il ricorso, hanno precisatografie, “prendendo le distanze” dalle affermazioni offensive.

La Corte di Appello di L’Aquila ha confermato Chietino svolte dalla persona offesa.

Avverso detta sentenza ha proposto denunciando violazione dei criteri legali di valutazione della prova ( artt. 192 e 546 cod. proc. pen. ) e illogicità della motivazione.

Secondo la Difesa ricorrente, la Corte di appello non ha risolto, producendo una motivazione, insufficiente, alla luce del precedente di questa Sezione n. 5352/2018.

La Corte ha ritenuto, ribadendo la condanna per diffamazione .

Non sono accoglibili, secondo la Cassazione, le prospettazioni di incertezza, su un piano astratto di quelle parole.

La valenza evocativa dei dati di fattosi ad assumere una posizione meramente contestativa.

Risponde, invece, a criteri logici e a condivise massime di esperienza ritenere la provenienza di un post da un profilo Facebook contenente nome e foto), non segna alcuna frattura logica evidente tra le premesse e le conclusioni.

Consequenziale il rigetto del ricorso.

scarica la sentenza della Cassazione Penale n.8007 dell’1 marzo 2021

4 marzo 2021

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