Quando il titore .
La vicenda
La Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), una fondazione tedesca, gestisce la Deutsche Digitale Bibliothek, una biblioteca digitale dedicata alla cultura e alla conoscenza che mette in rete istituzioni culturali e scientifiche tedesche.
Il sito Internet di tale biblioteca contiene link a contenuti digitalizzati memorizzati sui portali Internet delle istituzioni partecipanti.
La Deutsche Digitale Bibliothek, quale «vetrina digitale», memorizza, a sua volta, solo le miniature (thumbnails), ossia versioni di immagini le cui dimensioni sono ridotte rispetto alle dimensioni originali.
La VG Bild-Kunst, una società di gestione collettiva del diritto della Deutsche Digitale Bibliothek.
Ritenendo che una simile clausola contrattuale fosse irragionevole alla luce del dirittore , la SPK ha promosso un’azione dinanzi ai giudici tedeschi diretta a far dichiarare che la VG Bild-Kunst era tenuta a concedere la licenza in questione senza che tale licenza fosse subordinata all’adozione di misure volte a impedire il framing .
In tale contesto una comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva 2001/29, il che, in caso affermativo, consentirebbe alla VG Bild-Kunst di imporre alla SPK l’attuazione di tali misure.
La Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara che l’incorporazione mediante framing , in una pagina Internet di un terzo, delle opere protette dal dirittore .
Giudizio della Corte
Innanzitutto che gli elementi originali dell’opera siano percepibili.
La Corte rileva poi, da un lato Internet.
Dall’altro lato Internet originario, ossia quella di Internet, tale comunicazione non soddisfa la condizione di un pubblico nuovo e, di conseguenza, non rientra in una comunicazione «al pubblico» ai sensi della direttiva 2001/29.
Tuttavia, la Corte precisa che tale considerazione si applica solo in una situazione in cui l’accesso alle opere di cui trattasi sul sito sin dall’inizio la comunicazione delle sue opere a tutti gli internauti.
Per contro, la Corte precisa che, quando il tito a che terzi potessero liberamente comunicare le sue opere al pubblico.
Al contrario, egli ha inteso limitare il pubblico che ha accesso alle sue opere ai soli utilizzato Internet.
Di conseguenza, la Corte dichiara che, quando il titolari dei diritti interessati.
Infatti, l’approccio opposto per l’utilizzo della sua opera.
Pertantore e dei diritti connessi alla protezione della loro proprietà intellettuale e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti di materiali protetti.
Infine, la Corte precisa che il titolare abbia inteso opporsi al framing delle sue opere.
scarica la sentenza della Corte UE nella causa C 392 19 del 9 marzo 2021
10 marzo 2021










