La Grande Sezione della Corte Europea è stata chiamata a decidere sul tema dell’ accesso generalizzatorità preposta a decidere che non può essere, secondo le conclusioni, il Pubblico Ministero .
In Esto giudiziario.
Il soggetto per questi reati da un tribunale di primo grado ad una pena detentiva di due anni.
Tale decisione è stata successivamente confermata in appello.
I verbali sui quali si fonda la constatazione dei reati suddetti sono stati redatti, segnatamente, sulla base di dati personali generati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche.
I quesiti posti
La Corte suprema dell’Esto accesso ai dati suddetti.
Tali dubbi riguardano, in primo luogo, la questione se la durata del periodo per il quale gli organi inquirenti hanno avuto a permettere di valutare la gravità dell’ingerenza che tale accesso determina nei diritti fondamentali delle persone interessate.
Così, per il caso in cui questo contro le forme gravi di criminalità, sia idoneo a giustificare una siffatta ingerenza.
In secondo luogo, il giudice del rinvio ha formulatorità incaricata dell’indagine ai dati in questione.
L’analisi della Corte: la conservazione generalizzata
Per quanto in precedenti sentenze.
Detta direttiva auto dell’Unione, tra i quali figura il principio di proporzionalità, e i diritti fondamentali garantiti dalla Carta.
La conclusione è che, in tale contestori di servizi di comunicazione elettronica, in via preventiva, una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione.
La Corte considera che soltanto di reati in generale sia tale da giustificare un accesso del genere.
Segue: la competenza all’autorizzazione
Per quantorità nazionali competenti l’accesso ai dati di cui essi dispongono.
Tuttavia, per soddisfare il requisito di proporzionalità, tale normativa deve prevedere regole chiare e precise che disciplinino la portata e l’applicazione della misura in questione e fissino dei requisiti minimi, di modo che le persone i cui dati personali vengono in discussione dispongano di garanzie sufficienti che consentano di proteggere efficacemente tali dati contro i rischi di abusi.
Tale normativa deve essere legalmente vincolante nell’ordinamento necessario.
Secondo la Corte, al fine di garantire, in pratica, il pieno rispetto di reati o di azioni penali instaurate.
In caso di urgenza debitamente giustificata, il controllo deve intervenire entro breve termine.
A questo, la Corte precisa che il controllo preventivo esige, tra l’altro, che il giudice o l’entità incaricata di effettuare tale controllo disponga di tutte le attribuzioni e presenti tutte le garanzie necessarie al fine di assicurare una conciliazione dei diversi interessi e diritti in gioco.
Per quanto della vita privata e alla protezione dei dati personali delle persone i cui dati sono interessati dall’accesso.
Qualora tale controllo venga effettuato dei propri compiti in modo obiettivo e imparziale, e deve a tale scopo essere al riparo da qualsiasi influenza esterna.
A giudizio della Corte, ne consegue che il requisito a quella che chiede l’accesso ai dati, di modo che la prima sia in grado di esercitare tale controllo in modo obiettivo e imparziale al riparo da qualsiasi influenza esterna.
In particolare, in ambito penale.
Orbene, ciò non si verifica nel caso di un pubblico ministero che, come nel caso del pubblico ministero esto di indagine ed eserciti, se del caso, l’azione penale.
Ne consegue che il pubblico ministero non è in grado di effettuare il suddetto controllo preventivo.
La conclusione
I principi affermati nella sentenza dalla Corte, in conclusione, sono i seguenti:
- l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo.
- l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, lettoria penale.
3 marzo 2021










