Nella sentenza in commento del danno anche non patrimoniale (art. 185, secondo comma, cod. pen.), ma non all’applicazione della pena privata “.
La ricorrente agisce per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano, che – rigettando il gravame dalla stessa esperito a diffamazione
In punto delle generalità delle parti.
Tale contegno veniva ritenuto alla privacy, con condanna della convenuta a corrispondere la somma di C 15.000.00.
Esperito dal giudice di appello.
Avverso la decisione della Corte ambrosiana è stato il ricorso.
La sentenza impugnata si è uniformata al principio ripetutamente affermatore responsabile, senza nulla riferire, e meglio decidere, circa la società editrice).
Si tratta, come detto nella giurisprudenza della Corte.
Essa, infatti, ha evidenziato anche dal giudice civile” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2000, n. 14485, Rv. 541462-01).
Proprio su tali basi, quindi, di tale “sanzione civile” si è sempre esclusa l’applicabilità, anche in ipotesi di diffamazione , alla società editrice, giacché, “essendo un soggettobre 1997, n. 9672, Rv. 508529-01).
Né, d’altra parte, ad un ripensamentore, con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Sul punto in esame.
In ogni caso, poi, corrobora tale conclusione proprio la natura di “pena privata” della misura riparato degli artt. 23 e 25 Cost.
Difatti, sebbene le Sezioni Unite della Corte abbiano ormai riconosciuto pertinente”, pure il richiamo “all’art. 23 Cost.” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 luglio 2017, n. 16601, Rv. 644914-01).
Alla luce, pertanto.
Scarica la sentenza della Cassazione Civile n.07426 del 18 marzo 2021
22 marzo 2021










