Con la sentenza in commento di critica e della continenza .
La Corte di Appello di Firenze ha confermato, commesso a mezzo di pubblicazione sulla bacheca del social network Facebook di commenti offensivi dell’onore e della reputazione di un terzo.
Il diritto della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 della Carta costituzionale e dall’art. 10 della Convenzione EDU.
Proprio in ragione della sua natura di diritto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.
La sentenza impugnata ha ritenuto corretta.
Preliminarmente ha ribaditore.
Limiti – anche per il diritto attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell’espressione, né trasmodare nell’invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico.
Quanto sostanziale e un profilo formale.
La continenza sostanziale, o “materiale”, attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all’interesse pubblico alla comunicazione o al diritto e dell’utilità/bisogno sociale di esso.
La continenza formale attiene, invece, al modo con cui il racconto da esprimere.
Questo alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postulano una forma espositiva corretta della critica – e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione – senza trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione.
Si ritiene, peraltro, che essa non sia incompatibile con l’uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti (Sez. 5, n. 11905 del 05/11/1997, G, Rv. 209647).
In realtà, secondo il consolidato da esprimere (Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573).
Con questo di critica, così come la differente responsabilità e natura della funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi: sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la “misura” delle espressioni consentite.
Compito critico e funzionale all’argomentazione, così da escludere l’ invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174).
Il contesto tale (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866).
Si è così affermato costituzionale (Sez. 5 n. 50187 del 10/05/2017, Rv. 271434). 2.3.
Delineata la cornice entro la quale deve essere valutata la sussistenza della predetta scriminante, e to passivo.
In quanto di critica.
Conseguenza è stata la conferma del provvedimentoriale.
scarica la sentenza della Cassazione penale n.8898 del 4 marzo 2021
8 marzo 2021










