I limiti della perizia grafologica nell’ambito della prova scientifica

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Nella sentenza in commento alcuni principi in tema di perizia grafologica: 

  • poiché le valutazioni tecniche in materia grafologica si basano sempre su considerazioni di ordine soggettivo/valutativo prive, cioè, dei crismi della prova scientifica intesa in senso oggettivo,
  • non è vietato di prova ;
  • la perizia grafologica sull’autoscrizione.

La Corte d’appello di Roma ha confermatoriale).

La ricorrente propone denuncia per l’omessa ammissione della istanza di riconvocazione del consulente tecnico d’ufficio “affinché lo stesso, considerata la dedotta scarsità di firme comparative, possa valutare anche la quarta firma (da questi non esaminata per mera dimenticanza) apposta sul medesimo e unico atto dal C.T.U. nella perizia grafologica e sul quale sono state apposte le firme comparative esaminate”.

Afferma la Cassazione che il vizio di motivazione si configura esclusivamente con riferimento il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 13716/2016; n. 24830/2017)

D’altra parte il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova ( nella specie perizia grafologica ) può essere denunciato (Cass. n.5654/2017; n. 27415/2018; n. 16214/2019).

La corte d’appello rimarca, da un latoria sia documentale che tecnico/valutativa: c.t.u.).

Sulla base di tali considerazioni, diversamente da quanto positivamente dimostrata, sulla base degli elementi di conoscenza già acquisiti al processo, la verità della scheda.

La ratio della decisione è proprio nell’applicazione del principio sancito.

Costituisce principio acquisito delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione» (Cass. n. 21525/2019; n. 15666/2011).

Ora, nel caso in esame, la ragione per cui l’indagine è stata ritenuta irrilevante o superflua non solo non emerge dal complesso delle ragioni del decidere, ma è infine fondata su una prognosi impropria sull’esito da provare).

Invero, il giudice d’appello ha proseguito, perché le valutazioni tecniche in materia grafologica si basano sempre su considerazioni di ordine soggettivo/valutativo prive, cioè, dei crismi della prova scientifica intesa in senso oggettivo. 

E questo di giudizio»).

La Corte ha ripetutamente chiarito dell’autenticità (Cass. n. 1940/1981);

E’ statoscrizione (Cass.n. 15686/2015).

Deve tuttavia precisarsi che il principio del libero convincimento (cfr.Cass. n. 3680/1974; n. 3496/1969; n. 183/1968) e di cui il giudice sia in grado di dare adeguata, logica ed esauriente motivazione.

Non è invece possibile, in forza di tale principio, giustificare a priori un giudizio di prevalenza di un mezzo di prova rispetto da provare(cfr. Cass. n. 24888/2014).

In conclusione, nei limiti di cui sopra, la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché esamini l’istanza di riconvocazione del consulente tecnico d’ufficio.

scarica la sentenza della Cassazione Civile n.07873 del 19 marzo 2021

24 marzo 2021

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