Il numero dei like facebook sui post è ininfluente per il reato di apologia di terrorismo

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La Corte di Cassazione si sofferma sul caso di un soggetto di pericolo.

Con sentenza della Corte d’assise di Napoli, veniva condannato di cui all’art. 270 bis cod.pen. (associazione con finalità di terrorismo) e per apologia a messo strumenti telematici.

A seguito di apologia, attraverso strumenti telematici, dell’associazione con finalità di terrorismo internazionale di matrice islamica denominata lsis.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto a mezzo del difensore, deducendo due motivi di doglianza. 

La difesa censura le argomentazioni con cui i giudici di merito da quella utenza.

Lamenta che il citato.

Sotto, non essendo emerso nemmeno il numero di amici/follower del profilo stesso, a fronte di una quantità invece assai ridotta di condivisioni e apposizioni di “like”.

Censura, pertantore di una condotta illecita già verificatasi, ma esige che la pubblica esaltazione sia idonea a provocare la concreta possibilità della commissione di ulteriori reati da parte dei destinatari del messaggio apologetico.

La Cassazione ha respinto di p.s. di Aversa).

Hanno anche accertatore della wind in occasione di una chiamata telefonica intercettata sempre sulla stessa utenza. 

Soprattutto con l’affermazione che condividere i post inneggianti all’Isis era come “giocare a playstation”.

Il motivo di doglianza, manifestamente infondato dell’impugnazione, integra una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Sotto telematico. 

Cassazione penale 11581 del 25.03.2021

31 marzo 2021

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