Nella recentissima sentenza in commento a scopi diversi da quelli collegati alle attribuzioni pubbliche.
La Corte d’appello di Venezia ha confermato d’ufficio.
Le coordinate ermeneutiche delineate dalla Corte in riferimento, che i rapporti tra il primo ed il secondo comma dell’art. 615-ter cod. pen.
Come noto l’ingresso nel sistema.
Muovendo nella prospettiva del principio già affermato a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.
Con la citata decisione, le Sezioni unite, ricomponendo il contrastostanti alla protezione dell’archivio informatico, utilizzando sostanzialmente il sistema per finalità diverse da quelle consentite.
A tal fine, il Supremo Consesso ha valorizzato alla (ir)rilevanza della violazione di specifiche disposizioni che disciplinano l’accesso al sistema.
In particolare, la sentenza Savarese ha approfondito di pubblico servizio, evocando sia l’art. 1 della I. 241 del 1990, che gli artt. 54, 97 e 98 della Costituzione.
Nel sancire il principio di diritto da Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Dilaghi, Rv. 274406).
Il tema dei rapporti tra il primo ed il secondo comma della norma in disamina è stato negli arresti successivi.
Si è, così, precisato di accesso abusivo a sistema informatico (Sez. 5, n. 72 del 20/11/2020 – dep. 2021, Piccolo, Rv. 280144).
Siffatti enunciati fondano sul rilievo per cui la circostanza aggravante in parola risulta fondata non già sulla mera qualità di pubblico ufficiale dell’agente, bensì sull’ “abuso dei poteri” o sulla “violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”, analogamente a quanto.
In altri termini, né la qualità rivestita dal soggetto a scopi diversi da quelli collegati alle attribuzioni pubbliche.
Nel quadro così delineato, le censure svolte dal ricorrente si sono appalesate inconducenti.
scarica la Sentenza della Cassazione Penale n.8911 del 4 marzo 2021
8 marzo 2021










