Completiamo l’analisi della sentenza della Corte di Cassazione già recensita ieri approfondendo un aspetto.
Gli imputati ricorrono per l’annullamento la pena nei loro confronti.
I ricorrenti deducono il travisamento quando si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.
Il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertatorio.
Si tratta di in un errore percettivo (e non valutativo) della prova tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede.
In particolare, consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti.
Il travisamento del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo.
Il travisamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile sul piano logico.
Come autorio”, per omissione, invenzione o falsificazione.
In questo).
Il travisamento valutativo della prova (Sez. 1, n. 86 del 25/01/1966, Spucches).
Il nuovo codice di rito del codice di procedura penale).
L’iniziale formulazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., era perciò chiaramente finalizzata a evitare che il giudizio di legittimità si trasformasse, di fatto della motivazione.
Coerentemente, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato risultasse inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen..
L’accertamento se e come quegli elementi fossero stati valutati (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimo; nello stesso senso, Sez. 4, n. 31064 del 02/07/2002).
L’art. 8, comma 1, legge n. 46 del 2006, ha esteso l’ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».
Il legislato per giungere alle sue conclusioni.
Il travisamento nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Rv. 273911 – 01).
Non è dunque consentito sollecitandone l’esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione.
In questo della prova.
La deduzione del vizio di travisamento.
Tanto premesso, nel caso specifico, la Suprema Corte rileva che i ricorrenti non contestano alcun errore percettivo delle prove indicate dalla Corte di appello a sostegno della propria decisione, né deducono l’omesso esame di prove decisive.
La «critica del ragionamentorio, non ammessa in sede di legittimità.
scarica la sentenza della Cassazione Penale n.8498 del 3 marzo 2021
11 marzo 2021










