Recensiamo la sentenza della Corte di Cassazione penale evidenziando il principio, ribaditore informatico ( trojan ) in un dispositivo.
Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione all’art. 191 cod. proc. pen.
La gravità indiziaria si fonda sugli esiti di captazioni svolte a mezzo captato nei telefoni cellulari.
Si tratta di software e malware inoculati in maniera furtiva, attraverso l’inganno dell’indagato ad installare, personalmente, il virus trojan sul proprio dispositivo.
Sicché, trattandosi di attività di apprensione occulta, di conversazioni tra presenti, con meto dall’art. 2 e 15 Cost.
Di qui la dedotta inutilizzabilità dei risultati acquisiti con il descritto si tratta di prove assunte con modalità lesive di diritti fondamentali, come da giurisprudenza richiamata (cfr. pag. 3 del ricorso).
In secondo luogo si osserva che le intercettazioni sono state effettuate sfruttando un dispositivo, di proprietà esclusiva degli stessi coindagati, utilizzando e, dunque, sottraendo energia elettrica dalle batterie di ciascuno dei dispositivi, in quanto del software e del malware e per la captazione “itinerante”.
Si tratterebbe, quindi, di intercettazioni illecite perché poste in essere con lesione di un diritto dall’art. 42 Cost.
La Cassazione ha ritenuto il motivo de quo.
In ordine alla dedotta fraudolenza del mezzo utilizzato, Rv. 230097).
La finalità di intercettazione consente, poi, all’operatorizzativo e di installare il trojan mediante le modalità tecniche necessarie.
Del resto dall’art. 15 Cost.
Il bilanciamento” ed all’utilizzo di quest’ultimo.
Infatti, è ovvio che le conseguenze di perdita di una quota del proprio dirittorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost.
Cassazione penale 10981 del 22.03.2021
25 marzo 2021










