L’interessante sentenza della Corte di Cassazione rappresenta un’occasione in cui la Corte ripercorre i caratteri e i profili dell’ abnormità nei rapporti tra Pubblico Ministero e GIP delineando chiaramente gli stretti confini entro cui si muove la figura di derivazione giurisprudenziale.
I fatti
Nel caso in trattazione, la Procura ha impugnato di opposizione e ritenute necessarie al fine di poter decidere sulla richiesta di archiviazione predetta.
Il Pubblico Ministero, nel suo ricorso:
- denunciava innanzituttonomamente i temi di indagine;
- eccepiva violazione di legge per abnormità del provvedimento l’insussistenza nella richiesta di archiviazione;
- evidenziava violazione di legge per abnormità nella parte in cui finiva per ordinare al pubblico ministero di disporre sequestro e perquisizione del telefono cellulare dell’indagato, previo avviso al suo difensore.
L’abnormità nella giurisprudenza della Cassazione
Le Sezioni Unite, aderendo all’orientamento al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili.
La categoria dell’abnormità, in altre parole, presenta carattere eccezionale e derogato anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, ed al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell’art. 177 cod. proc. pen.
La sua eccezionalità e residualità impongono, secondo la pronuncia del 2018, un’interpretazione rigorosa delle ipotesi che possono configurare un atto abnorme.
Pertanto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da annullarne gli effetti, da privarlo di rilevanza ed eliminare l’interesse alla sua rimozione.
Non è abnorme, altresì, l’atto.
Resta dunque escluso – secondo le Sezioni Unite – che possa invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
L’abnormità nei rapporti tra PM e GIP
La Corte di Cassazione ripercorre l’istituto dalla legge.
Nello specifico setto).
L’abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, è stata limitata all’ipotesi in cui il provvedimento o del processo.
Anche l’ultimo arresto nell’imputazione non implica alcuna invasione delle competenze dell’organo requirente, ma appartiene all’attività di qualificazione giuridica propria del giudice.
L’abnormità di un atto ampio, dei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull’intera “notitia criminis”.
Non è, quindi, abnorme l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari, in esito il profilo dell’illegittimità ma non dell’abnormità.
La valutazione del ricorso
Rispondendo a una prima parte del ricorso, in particolare, il Collegio ha ritenuto riguardo all’istanza di opposizione di parte cui si fa rinvio).
Il contenuto strutturale o funzionale.
La modalità di formazione del provvedimentonoma, da parte del GIP, delle indicate nuove indagini).
In conclusione, la Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha affermato che:
non è abnorme l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari, in esito, ed anche nel caso in cui le prospettazioni delle ulteriori, possibili investigazioni siano diffuse ed analitiche.
In tale ipotesi, infatti, il contenuto strutturale o funzionale.
Cassazione Penale 8020 del 1.03.2021
5 marzo 2021










