Con la sentenza impugnata, gli Ermellini indicano quando la trascrizione delle intercettazioni della polizia giudiziaria è inutilizzabile nel processo, stabilendo che: la registrazione, effettuata dalla polizia giudiziaria, di dichiarazioni, conversazioni, colloqui non è utilizzabile processualmente tutte le volte in cui viola:
-
il divieto dagli artt. 62 e 195, comma 4, cod. proc. pen.;
-
il divieto (art. 63 cod. proc. pen.);
-
il divieto concernente le dichiarazioni dei cd. confidenti della polizia e dei servizi di sicurezza (art. 203 cod. proc. pen.).
Con la sentenza impugnata la Corte di assise di appello di Roma, su appello della Procura della Repubblica presso il Tribunale in sede, nonché delle difese, ha riformato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale in sede.
Non è rilevante, ai fini dell’utilizzabilità delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra la vittima e l’operatorizzativo, come preteso dai ricorrenti, richiamando la previsione di cui all’art. 268 cod. proc. pen.
Non potrebbe operare, secondo le Difese, nel caso al vaglio, il principio secondo il quale la registrazione eseguita da un privatoposta al regime di cui agli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. ma documentazione, utilizzabile come prova, ex artt. 234 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che non si tratta, nella specie, di intercettazione di conversazione tra presenti, i cui strumenti siano stati forniti dalla polizia giudiziaria, effettuate su impulso e assistenza della medesima polizia, quale atto di indagine.
In tal caso, infatti, l’assenza di auto, conformemente ai principi costituzionali.
La giurisprudenza della Corte, anche nella sua più auto, non intercettazione ambientale soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
La pronuncia delle Sezioni unite indicata, poi, ha preso in esame il diverso caso in cui il documento dalla polizia giudiziaria.
Secondo le Sezioni Unite, ric. Torcasio, la deformalizzazione del contestodosse di sondaggio delle conoscenze del dichiarante.
In sostanza, si afferma che la registrazione, effettuata dalla polizia giudiziaria, di dichiarazioni, conversazioni, colloqui non è utilizzabile processualmente tutte le volte in cui viola il divieto concernente le dichiarazioni dei cd. confidenti della polizia e dei servizi di sicurezza (art. 203 cod. proc. pen.).
L’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. vieta la testimonianza del funzionario di polizia sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen.
Gli altri casi per i quali l’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. legittima la testimonianza de auditu del funzionario di polizia si riferiscono alle ipotesi in cui dichiarazioni, di contenuto, nell’immediatezza dell’episodio criminoso).
In tali casi, è, dunque, acquisibile ed utilizzabile, come documento, anche l’eventuale registrazione su nastro magnetico delle comunicazioni percepite (Sez. 1, n. 41090 del 04/07/2012, Morfei, Rv. 253374).
Ciò premesso, osserva il Collegio che, nel caso al vaglio, i conformi provvedimenti di meritori.
Sicché, applicando i descritti principi al caso al vaglio, deve escludersi l’eccepita illegittimità della registrazione tenutorsive e minaccia di morte della vittima.
Escludendo la denunciata eccepibilità, il ricorso è stato inammissibile.
scarica la Sentenza della Cassazione Penale n.10967 del 23 marzo 2021
25 marzo 2021










