Nella sentenza in commentore informatico ) .
Il ricorrente, come primo motivo di ricorso, deduceva che non vi fossero gli estremi per disporre le intercettazioni atteso che, prima dell’attivazione del servizio, non erano emersi elementi indiziari, idonei a consentire l’espletamentorio.
Osserva, in proposito riscontrabile nel caso in esame – secondo cui:
«In tema di presupposti per l’auto» (Sez. 2, n. 42763 del 20/01/2015, Russo, Rv. 265127-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme anche, Sez. 6, n. 9428 del 18/06/1999, Patricelli, Rv. 214127-01).
Pertantorità giudiziaria.
L’apprezzamento, compreso tra quelli indicati nel primo comma dell’art. 266 cod. proc. pen. – certamente sussistente nel caso in esame.
Quanto:
«L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l’installazione di un captato, Rv. 266905-01).
Cassazione Penale 10597 del 18.03.2021
23 marzo 2021










