Accesso abusivo al cassetto fiscale dopo revoca del consenso

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La sentenza della Cassazione Penale in rassegna affronta un caso di accesso abusivo al cassetto.

La Corte d’Appello aveva confermato di costei e i dissidi insorti tra loro (in particolare, per registrare le locazioni relative agli immobili di famiglia). 

Il ricorso presentato inammissibile.

In particolare, la Cassazione ricorda come la configurabilità del reato. 

Nella fattispecie in esame, vi è stato fiscale, e cioè un servizio informatico che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, come i dati anagrafici e delle dichiarazioni fiscali; i dati di rimborsi e dei versamenti effettuati tramite modelli F24 ed F23; gli atti del registro ed i propri dati patrimoniali.

Tale “servizio informatico fiscale”, definito dall’art. 615-ter cod. pen.

La ricorrente si è introdotta nel cassettorizzarla più ad operare in sua delega.

E la consapevolezza di tale mancanza di consenso – unitamente al dolo generico utile ad integrare il coefficiente soggettivo del reato, da elementi concreti di indiscutibile valenza:

  • l’interruzione dei rapporti e l’astio manifesto fiscale già in possesso della ricorrente dal 2006 da parte della persona offesa;
  • l’essersi procurata l’imputata password di nuovo conio all’insaputa della sorella (che non era riuscita ad entrare in ragione di tale modifica proditoria);
  • l’aver operato di locazione, immediatamente dopo essersi procurata le nuove chiavi d’accesso.

Del resto ad intense dispute personali e di gestione del patrimonio comune.

La Cassazione ha già chiaritorio (Sez. 5, n. 2905 del 2/10/2018, B., Rv. 274596).

In conclusione, la Corte ha affermato:

configura il reatolare.

Rimane irrilevante l’aspetto, e poi successivamente revocata, tramite comportamenti espressivi di tale volontà. 

Cassazione Penale 15899 del 27.04.2021

29 aprile 2021

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