Criteri di imputazione oggettiva della responsabilità 231 e sicurezza sul lavoro : sistematicità o occasionalità della condotta

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La Corte di Cassazione, decidendo su un ricorso presentatornando sui concetti si sistematicità o di occasionalità della condotta censurata.

I fatti

La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino, con la quale l’imputato la sentenza. 

Si è contestato a quest’ultima le lesioni gravi descritte in imputazione (esitate nell’amputazione dell’avampiede destro), per negligenza, imprudenza e imperizia e per inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L’incidente derivava:

  • dall’avere disposto a guisa di gru/paranco, e non per la movimentazione di carichi pallettizzati, e senza utilizzo di ganci in grado di trattenere il carico;
  • dal non avere impartitori a terra, anche in situazioni anomale ma prevedibili. 

Il ricorso dell’ente

La difesa dell’ente ha dedotto di evidente eccezionalità, premessa dalla quale era logico attendersi la conclusione che, nella specie, difetterebbero sia l’interesse che il vantaggio per l’ente.

Inoltre, secondo il deducente, la Corte territo interesse nel risparmio sulla complessiva operazione di installazione e collaudo del carroponte. 

I criteri di imputazione oggettiva

La Cassazione ha dapprima ricordato:

  • il primo esprime una valutazione teleologica del reato e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo;
  • il secondo ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito.

Peraltro, proprio nel caso di responsabilità degli enti ritenuta in relazione a reati colposi di evento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli.

Per non svuotare di contenuto che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell’ente.

Esemplificazione dell’interesse o vantaggio

La casistica ha offerto dei due concetti alternativamente espressivi del criterio d’imputazione oggettiva di cui si discute.

Si è così affermato:

  • nel risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza;
  • nell’incremento della normativa prevenzionale;
  • nel risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale;
  • nella velocizzazione degli interventi di manutenzione e di risparmio sul materiale. 

Esso, quindi, va inteso non solo come risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza, ma anche come incremento delle norma cautelare.

Vanno, quindi, individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno (persona fisica) all’interesse dell’altro. 

Il criterio di imputazione oggettiva in ipotesi di condotta isolato

Il criterio di imputazione oggettiva dell’interesse può sussistere, infatti, anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente.

Nella sentenza 29584/2020, si è affermato tra l’azione umana e la responsabilità dell’ente che renda questa compatibile con il principio di colpevolezza.

Sotto di sistematicità. 

L’intero discorso, in realtà, attiene al piano prettamente probato soggettivo proprio della persona fisica. 

Ne deriva, quale logico corollario, che l’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, allorché altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento della sistematicità.. 

Conclusione

Il ricorso è stato.

La Cassazione ha rilevato collaudo.

Il che risponde adeguatamente alle censure con le quali la parte ricorrente ha opposto il carattere eccezionale e la non sistematicità della violazione.

Cassazione Penale 12149 del 31.03.2021_231

9 aprile 2021

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