Delitto istanza di revisione

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La sentenza in commento di “ prova nuova “ non considerata tale dalla Cassazione.

I fatti

La vicenda si riferisca al ricorso presentato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza della Corte di Assise di appello di Milano del 17/12/2014.

La richiesta era fondata, secondo l’impostazione del ricorrente, su prove nuove e dirimenti nonché su due accertamenti tecnici.

In particolare:

  • con riferimento, con l’ulteriore conseguenza che la presenza delle impronte non aveva valore indiziante, atteso che Stasi frequentava giornalmente l’abitazione della Poggi;
  • un’altra prova nuova era costituita dalle riprese video e dalle sperimentazioni svolte nel corso di una trasmissione televisiva, andata in onda il 16/12/2019: si dimostrava che, contrariamente a quanto dalla sentenza di condanna, la teste Manuela Travain era in grado di vedere le persiane della cucina poste al piano terreno dell’abitazione di Via Pascoli;
  • il consulente tecnico della stessa trasmissione, ing. Roberto in cui la testimone Travain sarebbe passata, la mattina dell’omicidio, davanti alla casa della famiglia Poggi, calcolando, inoltre, il tempo necessario a Stasi per rientrare nella propria abitazione ed accendere il computer.

La decisione della Corte d’Appello e il ricorso

Dopo avere ripercorso la motivazione delle sentenze emesse nei confronti di Stasi con riferimento nel corso del giudizio.

Ricorre per cassazione il difensore di Alberto Stasi, deducendo violazione degli artt. 631 e 634 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Secondo la Cassazione il ricorso è infondato.

La richiesta di revisione è stata presentata ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: la norma regola l’ipotesi in cui, dopo la condanna, sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che l’imputato ai sensi dell’art. 631 cod. proc. pen. 

Il concetto di prova nuova

Con riferimento ripetutamente anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, in base al quale per “prove nuove” rilevanti a norma dell’art. 630 lett. c) cod. proc. pen., ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi:

  • non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa;
  • ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio;
  • ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente,

purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento alla riparazione dell’errore giudiziario.

L’ordinanza richiama anche l’insegnamentodologie, più raffinate ed evolute, idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche.

Cassazione penale 13057 del 7.04.2021_Stasi

13 aprile 2021

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