Diffamazione : l’ individuazione della persona offesa va fatta con parametri oggettivi

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Nella sentenza in commento di diffamazione e per l’ individuazione della persona offesa , escludendo la validità del ricorso ad intuizioni o personali congetture di soggetti che ritengano di potere essere destinatari dell’offesa.

La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte di appello di Roma ed ha confermato di cui all’art. 595 cod. pen.

Secondo le sentenze di merito, dedita a trasmissioni che riguardavano quasi esclusivamente la squadra di calcio della Roma.

Sostiene il ricorrente che l’individuazione o l’individuabilità della persona offesa in termini inequivoci è un requisito essenziale per la configurabilità della diffamazione .

Nel caso di specie, il ricorrente non avrebbe fornitore radiofonico.

Il ricorso è stato inammissibile.

Il tema centrale della regiudicanda è la sussistenza oggettiva del reato di diffamazione qualora la persona offesa non sia indicata con nome e cognome.

A questo e che, quindi, individualizzino gli enunciati critici (Sez. 5, n. 28661 del 09/06/2004, Sinn, Rv. 229313).

L’individuazione del destinatario della diffamazione deve essere possibile sulla scorta della stessa prospettazione oggettiva dell’offesa, delle circostanze narrate, oggettive e soggettive e dei riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così che possa desumersi, con ragionevole certezza, l’inequivoca individuazione della vittima (Sez. 5, n. 33442 del 08/07/2008, De Borto, Rv. 215476).

La Corte ha altresì insistito sulla natura oggettiva dei parametri di individuazione, escludendo la validità del ricorso ad intuizioni o personali congetture di soggetti che ritengano di potere essere destinatari dell’offesa (Sez. 5, n. 11747 del 05/12/2008, dep. 2009, Ferrara, Rv. 243329).

Si è altresì precisato di persone (Sez. 5, n. 7410 del 20/12/2010, dep. 2011, A., Rv. 249601).

Sulla scorta di queste coordinate esegetiche, deve ritenersi che il motivo di ricorso sia inammissibile siccome manifestamente infondato estranee all’odierno scrutinio di legittimità.

Ed invero, la Corte di appello ha evidenziato, l’altra da cui dipendeva l’offeso, espressamente indicata come “la radio degli infami”, nonché dalla circostanza che la persona offesa era solita frequentare lo stadio.

A questo allo stadio per incontrare l’offeso, il che contribuiva considerevolmente ad identificare quest’ultimo nel giornalista sportivo.

Tali informazioni erano tutte effettivamente riferibili all’offeso che diveniva così, per gli ascoltato sulla cui inesistenza il ricorrente non fa altro che addurre una propria versione dei fatti.

Di fronte alle argomentazioni dei Giudici di appello, che si collocano nella cornice interpretativa che si è sopra rievocata, il ricorso oppone osservazioni in fatto con la sentenza impugnata.

Si continua ad insistere, infatti, sulla tesi della riferibilità delle offese ad un negoziante del quartiere Casilino, autore, non vi era stata dimostrazione alcuna.

scarica la Sentenza della Cassazione Penale n.15472 del 23 aprile 2021

27 aprile 2021

 

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