Nella sentenza del 7 aprile 2021, la Corte di Cassazione, ha riaffermato di stampa.
La Corte di Appello Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza – che aveva condannato la pena inflitta rideterminandola in mesi sei di reclusione.
All’imputato internet, offeso l’onore e la reputazione di un terzo.
Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l’imputato.
Con motivo di ricorso il ricorrente deduce il vizio di cui all’art. 606 comma primo lett. b) cod. proc. pen. per averlo la Corte di Appello di Catanzaro ritenutore responsabile della testata giornalistica telematica .
Tale vizio dell’errata imputazione e qualificazione giuridica del fatto per la Cassazione.
Si contesta, da un latori di altri soggetti.
Occorre preventivamente precisare come l’impugnata sentenza sia conforme alla giurisprudenza della Corte che ha già più volte avuto di stampa periodica ex art.1 L n.47/1948.
Solo la testata giornalistica telematica , funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato di stampa.
Infatti, l’interpretazione costituzionalmente orientata ed evolutiva del termine “stampa”, sebbene imponga di ricomprendervi altresì i periodici telematici, non può tuttavia estendersi ai nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero, quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook o altri soda! network, dovendo rimanere circoscritto a quei soli casi che, per i profili strutturali e finalistici che li caratterizzano, sono riconducibili alla nozione più estesa di “stampa”, coerente col progresso tecnologico.
Ciò detto cartaceo.
Si pone, in tal senso, e a priori, l’esclusione di una eventuale operatività dell’articolo 57 cod. pen. e, di conseguenza, della qualificazione della responsabilità del ricorrente, quale diretto dalla difesa.
Scarica la sentenza della Cassazione Penale del 7 aprile 2021 n.13060
12 aprile 2021










