I limiti del ricorso per Cassazione in tema di libertà

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La sentenza in rassegna appare di interesse con riferimento di specifica deduzione.

I fatti

Il caso in esame è quello del decesso di una persona intorno la quale, una mattina, era stata trovata impiccata.

Inizialmente a carico di ignoti, il procedimento colpevole nei confronti del quale veniva richiesta l’emissione di misura cautelare che veniva, però, respinta dal Tribunale.

Evidenziava il Collegio che, da una attenta lettura delle varie consulenze tecniche che si erano succedute – fino alla discussione della perizia in contradditto alla impostazione del Pubblico ministero, che fornivano contemporaneamente dati inconciliabili con essa.

In sostanza, tali elementi portavano a leggere gli esiti anotologici come non risolutivi e, quindi, non in grado di supportare una contestazione di omicidio. 

L’ordinanza, quindi, ripercorreva la sequenza delle indagini, coordinandole con gli esiti degli accertamenti tecnici svolti.

In considerazione della copiosità del materiale probato dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari.

A tale complessa disamina seguiva la valutazione del materiale probato per l’omicidio della vittima.

Il Tribunale pur condividendo pienamente il giudizio del Giudice per le indagini preliminari circa la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza, escludeva la sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete che imponessero l’adozione di una misura cautelare. 

Il Pubblico Ministero proponeva ricorso che veniva, con la pronuncia in commento inammissibile.

La valutazione della Cassazione in tema di libertà

Rileva la Cassazione che secondo l’orientamento.

In altri termini, è precluso il potere revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto incensurabile in sede di legittimità, ovvero:

a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

b) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto.

Inoltre, tale controllo di legittimità è direttomatica degli indizi.

Il vizio di motivazione nel ricorso nel procedimento cautelare personale

Essendo stabilitorio quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato.

Né possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento tribunale.

E’ il caso questo meno nell’essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza tenutasi a norma dell’art. 309, comma 8, cod. proc. pen.

In propositori (per tutte, Sez. Un. 22 marzo 2000, n. 11, Audino, Rv. 215828). 

La valutazione dei gravi indizi e il favor rei

Per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo “in nuce” tutti o soltantono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza.

Ebbene, nel caso di specie, dal complesso quadro indiziario sino ad oggi raccolto del “favor rei” in presenza di un quadro indiziario che non conduce univocamente ad un giudizio di alta probabilità di colpevolezza.

Il ricorrente (Pubblico Ministero) è incorso in un errore di impostazione, avendo assunto, insussistente la gravità indiziaria. 

Cassazione penale 11368 del 24.03.2021

8 aprile 2021

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