Nella sentenza in commentornata sul tema dell’ intercettazione telefonica , ribadendo che: rimane al di fuori della nozione di intercettazione la registrazione di conversazioni effettuata alla presenza e ad opera di uno dei soggetti partecipanti.
La Corte di appello di Venezia ha confermatorsione aggravata e continuata.
Si addebita ai due imputati di avere in più occasioni, dopo essersi presentati come artigiani specializzati nell’indoratura di oggetti sacri ed essersi fatti consegnare alcuni oggetti religiosi concordando per il restauro la somma complessiva di 1000 € , preteso il maggiore corrispettivo di 48.000 €, minacciando il sacrestano di fargli sequestrare gli oggetti che avevano restaurato in più persone riunite.
Il ricorso proposto.
Come riconosciutore può disporre legittimamente (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio e altro, Rv. 225466).
In questa pronunzia è stato.
Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svolto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa. (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003 – dep. 24/09/2003, Torcasio e altro, Rv. 22546501).
Nel rispetto ad assistervi non è riconducibile alla nozione di intercettazione ma costituisce prova documentale, (Sez. 5, n. 13810 del 11/02/2019 – dep. 29/03/2019, MEGNA GAETANO, Rv. 27523701).
Il collegio ha abbracciato dialogico.
Mentre rimane al di fuori della nozione di intercettazione la registrazione di conversazioni effettuata alla presenza e ad opera di uno dei soggetti partecipanti. (v. sul punto anche Sez. 2 – , Sentenza n. 26766 del 06/07/2020 Ud. (dep. 25/09/2020 ) Rv. 279653 – 0).
Facendo applicazione di questi principi il Collegio ha ritenuto la persona offesa era presente al colloquio, anche se la registrazione è stata effettuata previo accordo con gli agenti presenti all’interno della sala e pronti ad intervenire per arrestare i due imputati.
Deve inoltre rilevarsi che nel caso in esame il ricorrente non effettua la cosiddetta prova di resistenza, cioè non espone le ricadute che la detta invocata inutilizzabilità ha sulla rilevanza del compendio probatorio ed anzi sostiene erroneamente che tale valutazione debba essere effettuata dopo il giudizio rescindente dal giudice del rinvio.
Di contro va rilevatorie della persona offesa e sulle sia pure parziali ammissioni dei due imputati.
Scarica la sentenza della Cassazione Penale n.13787 del 13 aprile 2021
16 aprile 2021










