Nella sentenza in commento dalle difficoltà tecniche di estrapolare, con riproduzione mirata, i dati contenuti nella memoria.
Il Tribunale della Spezia ha rigettato di perquisizione locale e di sequestro, emesso dal Pubblico ministero.
Avverso il predettoria).
Non era stata quindi specificata la concreta individuazione dei beni da sottoria perseguita.
Va osservatori (Sez. 6, n. 3187 del 07/01/2015, Boselli, Rv. 262084).
Mentre in ogni caso deve considerarsi legittimo il sequestro fondato ai quali è configurabile una notitia criminis, la cui effettiva sussistenza e consistenza può essere, tuttavia, definitivamente accertata solo attraverso atti invasivi (Sez. 3, n. 44928 del 14/06/2016, Cerroni e altro, Rv. 268774).
Al riguardo, l’ordinanza impugnata si è adeguatamente confrontata con le questioni di proporzionalità e adeguatezza della misura, correttamente applicando il principio in forza del quale è stato dalle difficoltà tecniche di estrapolare, con riproduzione mirata, i dati contenuti nella memoria (Sez. 5, n. 38456 del 17/05/2019, Benigni, Rv. 277343).
In specie, infatti, anche la mancata – ancorché legittima – collaborazione dell’indagato ed anche all’estero.
In ogni caso, va ribadito per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727).
Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto del ricorso.
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8 aprile 2021










