L’invio di email integra diffamazione anche se tra i destinatari vi è la persona offesa

0
1447

Con la recente sentenza, gli Ermellini, dopo un attenta disamina sulla differenza tra ingiuria e diffamazione , ancorchè consumati “online”, ribadisce che: l’invio di email a contenuto di diffamazione anche nell’eventualità che tra i destinatari del messaggio di posta elettronica vi sia l’offeso.

Il Tribunale di Roma ha confermato una email all’offeso e ad altre dieci persone (facenti parte di un “vecchio” gruppo di lavoro).

Con la medesima sentenza il Tribunale, in accoglimento in favore della stessa.

Con motivo di ricorso si assume la violazione di legge per la mancata qualificazione del fatto.

Sostiene il ricorrente che la persona offesa era un componente del gruppo destinatario delle email e dunque ha percepito l’offesa quasi “in tempo reale”, come dimostra la successione dei messaggi.

Il motivo è stato.

Il primo comma del previgente art. 594 cod. pen., puniva «chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente».

Il secondo comma assoggettava alla stessa sanzione l’offesa dell’onore o del decoro arrecata «a distanza» ossia con comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti e disegni diretti alla persona offesa.

Il quarto comma contemplava, infine, un’aggravante nel caso in cui l’offesa fosse commessa in presenza di più persone.

Tale aggravante, che presupponeva la presenza di più persone oltre l’offeso, non era riferibile all’ipotesi di ingiuria a distanza, considerata nel ricordato comma secondo dell’art.594.

La norma incriminatrice è stata abrogata per effettora punisce: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione».

Ponendo a raffronto delle norme si ottiene che:

  • l’offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone;
  • l’offesa diretta a una persona “distante” costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario;
  • se la comunicazione “a distanza” è indirizzata ad altre persone oltre all’offeso, si configura il reato di diffamazione;
  • l’offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone, integra sempre la diffamazione.

La Corte di cassazione ha affermatobre 2012, Nastro, Rv. 254044).

A seguitobre 2009, Nascé, Rv. 245827; Sez. 5, n. 12160 del 4 febbraio 2002, Gaspari, Rv. 221252).

È la nozione di «presenza» dell’offeso ad assurgere a criterio distintivo e tale concettori ovvero una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile realizzata con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici (callconference, audioconferenza o videoconferenza (Sez. 5, n. 34484 del 06/07/2018).

L’evoluzione dei mezzi di comunicazione potrebbe ingenerare confusione circa le nozioni di “presenza” e “distanza”, imponendo una riflessione ulteriore.

I numerosi applicativi attualmente in uso per la comunicazione tra persone fisicamente distanti non modificano, nella sostanza, la linea di discrimine tra le due figure come sopra tracciata, dovendo porsi solo una particolare attenzione alle caratteristiche specifiche del programma e alle funzioni utilizzate nel caso concreto.

Molti programmi mettono a disposizione degli utenti una variegata gamma di servizi: messaggistica istantanea (scritta o vocale), videochiamata, chiamate cd. “VoIP” (conversazione telefonica effettuate sfruttando la connessione internet).

Sono state sviluppate diverse piattaforme per convocare riunioni a distanza tra un numero, anche rilevante, di persone presenti virtualmente.

Le medesime piattaforme permettono di scrivere, durante la riunione, messaggi diretti a tutti i partecipanti, ovvero a uno o ad alcuni di essi.

Per tale ragione il mero riferimento nel caso specifico.

Come detto, rimane fermo il criterio discretivo della “presenza”, anche se “virtuale”, dell’offeso.

Occorre dunque ricostruire sempre l’accaduto).

È questo come ingiuria l’offesa pronunciata nel corso di un incontro tra più persone, compreso l’offeso, presenti contestualmente, anche se virtualmente, sulla piattaforma Google Hangouts.

Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all’offeso e ad altre persone non contestualmente “presenti” (in accezione estesa alla presenza “virtuale” o “da remoto”), ricorreranno i presupposti della diffamazione .

Nella fattispecie – a parte una email inviata solo all’offeso – l’imputato all’offeso e ad altre dieci persone una e-mail contenente epiteti palesemente offensivi (“sei uno stronzo”, “Addio cazzone!”) rivolti alla persona offesa indicata per nome.

In sostanza le email non sono altro che lettere in formato elettronico recapitate dalla casella di posta del mittente a singoli destinatari, non contestualmente presenti.

Deriva che, nel caso quale quello in rassegna – di invio di una email , dal contenuto dalla Corte di cassazione per la corrispondenza tradizionale.

In tal senso si pone il più recente e prevalente orientamento; Sez. 5, n. 34484 del 06/07/2018, Badalotti, non massimata; Sez. 5., n. 311 del 20/09/2017, dep. 2018, Orlandi, non massimata; Sez. 5, n. 14852 del 06/03/2017, Burcheri, non massimata).

Di particolare interesse le motivazioni:

  • della sentenza Segagni (Sez. 5 n. 12603 del 02/02/2017, cit.) che rileva come i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di corrispondenza tradizionale rimangano validi «anche qualora la corrispondenza con più destinatari avvenga per via telematica, in quanto, se è vero che la digitazione della missiva avviene con unica azione, la sua trasmissione si realizza attraverso una pluralità di atti operati dal sistema e di cui l’agente è ben consapevole»;
  • della sentenza Badalotti (Sez. 5, n. 34484 del 06/07/2018, cit): «Tali conclusioni [sulla configurabilità della diffamazione nelle comunicazioni a distanza diretta a più persone oltre all’offeso] non mutano se alla comunicazione episto con l’invio di una pluralità di lettere a più destinatari.

Ed anche in questore pone in essere una condotta specifica rivolta a comunicare il messaggio a ciascuno dei destinatari prescelti, digitando il suo indirizzo di posta elettronica nell’apposita casella, e sorregge psicologicamente tale azione con coscienza e volontà, rappresentandosi e volendo le conseguenze della condotta realizzata».

Ne consegue che la condotta dell’imputato.

scarica la Sentenza della Cassazione Penale n.13252 dell’8 aprile 2021

15 aprile 2021

Segui e condividi i nostri contenuti anche sui social network...