La vicenda scaturisce da un procedimento in tema di definizione delle nullità assolute CTU e delle nullità relative CTU .
Il fatto
Secondo gli istanti, l’accertamento alla relazione del consulente d’ufficio «ben oltre le preclusioni di cui all’art. 183 c.p.c.».
Si tratterebbe, peraltro, di un documento.
Il Tribunale – la cui pronuncia è stata impugnata con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ. – aveva affermato.
Il primo giudice aveva, altresì, rilevatoposta alle parti per eventuali osservazioni.
Tale statuizione è stata confermata dalla Corte d’appello, la quale ha rilevato con l’assenso del c.t. di parte».
La Corte ha rilevato, inoltre, che in sede di precisazione delle conclusioni tale eccezione non era stata reiterata, sicchè la sua riproposizione in appello doveva ritenersi inammissibile.
Ad ogni buon conto di impugnazione da parte degli appellanti..
I motivi del ricorso
I ricorrenti rilevano, per converso, che siffatte statuizioni si porrebbero in contrasto dell’art. 198 cod. proc. civ., a tenore del quale il consulente ben può esaminare documenti o registri non prodotti in causa, ed anche farne menzione nei processi verbali e nella relazione di cui all’art. 195 cod. proc. civ., ma solo ed esclusivamente con il consenso di tutte le parti.
Per il che, nel caso di specie, il consulente, «ancor prima di rendere il documento comunicarlo agli avvocati delle parti, onde verificare se le stesse fossero concordemente favorevoli alla sua acquisizione e menzione nei verbali e nella relazione peritale.
Ma a tanto, al riguardo, dai ricorrenti.
Né la carenza di tali presupposti, per la valutazione del documento senz’altro l’acquisizione, senza il concorso dei suindicati presupposti di legge.
La violazione in parola sarebbe stata eccepita dalla difesa degli odierni ricorrenti all’udienza del 21 maggio 2015, la prima utile dopo il deposito senza il consenso delle parti e formulava istanza di ricusazione del c.t.u.».
Il contrasto esistente in Cassazione: la tesi della natura relativa
La Corte rileva che sulla questione oggetto.
Secondo l’orientamento della relazione, restando altrimenti sanate.
Il carattere relativo della nullità esclude, per vero, in radice l’ammissibilità di un rilievo officioso da parte del giudicante.
Il contrasto esistente in Cassazione: la tesi della natura assoluta
A tale consolidatorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti.
Ed invero, secondo la pronuncia in esame, in virtù del principio dispositivo e dell’operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istrutto delle proprie attività, non può – nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti – indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati da queste ultime, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova.
Alla regola sopra enunciata può, invero, derogarsi soltanto costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico- scientifiche, oppure laddove la consulenza si renda necessaria per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi dì riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle partì.
Nullità assolute e nullità relative
La pronuncia muove dal rilievo che «il principio secondo cui le nullità della consulenza restano sanate, se non eccepite nella prima difesa utile, venne in origine affermato ad un tipo di nullità ben precisa: quella derivante dall’omissione dell’avviso ad una delle parti della data di inizio delle operazioni peritali».
Per tale tipo di nullità era parso del tutto dall’omissione della comunicazione di avvio delle operazioni peritali, di eccepire la nullità della consulenza d’ufficio, secondo la disciplina delle nullità relative.
Senonchè, successivamente, quel principio venne esteso anche ad altre ipotesi di nullità della consulenza, «ed in particolare al caso di svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al thema decidendum o, più spesso, di acquisizione da parte del c.t.u. di documenti non ritualmente prodotti dalle parti».
Tuttavia – osserva la sentenza succitata – tale impostazione costituiva il logico coronario della strutturazione «senza barriere» del giudizio di cognizione delineato alla tutela di interessi generali.
Le norme che prevedono preclusioni assertive od istruttorie nel processo civile sono, per vero, preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione è sempre rilevabile d’ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.
Ed al riguardo la sentenza in esame richiama le pronunce di questa Corte in tal senso.
Ad avviso della sentenza n. 31886/2019, se «la violazione delle preclusioni assertive ed istruttorie non è sanata dall’acquiescenza delle parti, ed è rilevabile d’ufficio, non è possibile continuare a sostenere che tali violazioni nuocciano all’interesse generale, e siano causa di nullità assoluta, se commesse dalle parti; ledano invece un interesse particolare, e siano causa d’una mera “nullità relativa”, se commesse dal c.t.u.».
Tra le nullità relative non potrebbero, dunque, più farsi rientrare – in disparte altre forme di nullità, come quelle derivanti dalla mancata comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, o dalla mancata comunicazione della bozza della relazione ai difensori delle parti, o dall’ammissione alle operazioni peritali di un difensore privo di mandato, che resterebbero tali – quelle nullità «consistite nella violazione, da parte del c.t.u., del principio dispositivo, commessa vuoi indagando su fatti mai prospettati dalle parti, vuoi acquisendo da queste ultime o da terzi documenti che erano nella disponibilità della parti, e che non furono tempestivamente prodotti.
Quest’ultimo tipo di nullità, infatti, consiste nella violazione di norme (gli artt. 112, 115 e 183 c.p.c.) dettate a tutela di interessi generali, come sopra ricordato nullo».
Rimessione alle Sezioni Unite
Tantorio – di diffusissima applicazione, quale la consulenza tecnica di ufficio.
Per tali ragioni, la causa è stata rimessa all’esame del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione perchè valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, in quanto essa presuppone la necessaria soluzione di una questione decisa in senso difforme dalle sezioni semplici.
Cassazione Civile 8924 del 31.03.2021
7 aprile 2021










