Nullità assolute e nullità relative in tema di CTU : ancora una rimessione alle Sezioni Unite

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A distanza di pochi giorni, la prima Sezione della Corte di Cassazione Civile rimette alle Sezioni Unite un quesito in tema di qualificazione delle ipotesi di nullità della CTU, da intendersi come nullità assolute o nullità relative.

I fatti

La vicenda nasce da un atto.

Il Tribunale adito di una somma per danno patrimoniale, e di una somma per danno non patrimoniale.

La Corte d’appello di Venezia riduceva la somma dovuta dall’istituto del danno e respingeva l’appello incidentale degli eredi i quali, quindi, proponevano ricorso in Cassazione.

Con il quinto le risultanze.

Assumono, invero, gli istanti che l’accertamento alla verifica di autenticità. 

L’allargamento le risultanze.

Tale nullità non sarebbe stata eccepita dagli eredi né nel primo né nel secondo grado del giudizio, in quanto peritale nullo o, comunque, processualmente inesistente».

Tanto all’istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ.

E tuttavia, la Corte d’appello avrebbe dovuto che recepirne le risultanze, emettendo, in tal modo, una sentenza affetta da nullità per extrapetizione, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. 2.

La vexata quesito: nullità relativa o nullità assoluta? 

Da quanto o alla notizia di esso», ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, non potendo la nullità in questione essere rilevata dal giudice d’ufficio.

E, d’altro canto del giudizio.

E tuttavia, la Corte ritiene che sulla questione oggetto nella giurisprudenza di questa Corte. 

Secondo l’orientamento della relazione, restando altrimenti sanate.

Il carattere relativo della nullità escluderebbe, per vero, in radice l’ammissibilità di un rilievo officioso da parte del giudicante. 

A tale consolidatorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti.

Ed invero, secondo la pronuncia in esame, in virtù del principio dispositivo e dell’operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istrutto delle proprie attività, non può – nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti – indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati da queste ultime, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova.

Alla regola sopra enunciata può, invero, derogarsi soltanto costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico scientifiche, oppure laddove la consulenza si renda necessaria per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti. (Cass., 06/12/2019, n. 31886). 

Le ragioni dell’orientamento più recente

La pronuncia muove dal rilievo che «il principio secondo cui le nullità della consulenza restano sanate, se non eccepite nella prima difesa utile, venne in origine affermato ad un tipo di nullità ben precisa: quella derivante dall’omissione dell’avviso ad una delle parti della data di inizio delle operazioni peritali».

Per tale tipo di nullità era parso del tutto dall’omissione della comunicazione di avvio delle operazioni peritali, di eccepire la nullità della consulenza d’ufficio, secondo la disciplina delle nullità relative.

Senonchè, successivamente, quel principio venne esteso anche ad altre ipotesi di nullità della consulenza, «ed in particolare al caso di svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al thema decidendum o, più spesso, di acquisizione da parte del c.t.u. di documenti non ritualmente prodotti dalle parti». 

Ad avviso della menzionata sentenza n. 31886/2019, pertantorie non è sanata dall’acquiescenza delle parti, ed è rilevabile d’ufficio, non è possibile continuare a sostenere che tali violazioni nuocciano all’interesse generale, e siano causa di nullità assoluta, se commesse dalle parti.

Si potrebbe dire che ledano invece un interesse particolare, e siano causa d’una mera “nullità relativa”, se commesse dal c.t.u.».

Tra le nullità relative non potrebbero, dunque, più farsi rientrare – in disparte altre forme di nullità, come quelle derivanti dalla mancata comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, o dalla mancata comunicazione della bozza della relazione ai difensori delle parti, o dall’ammissione alle operazioni peritali di un difensore privo di mandato, che resterebbero tali – quelle nullità «consistite nella violazione, da parte del c.t.u., del principio dispositivo, commessa vuoi indagando su fatti mai prospettati dalle parti, vuoi acquisendo da queste ultime o da terzi documenti che erano nella disponibilità della parti, e che non furono tempestivamente prodotti.

Quest’ultimo tipo di nullità, infatti, consiste nella violazione di norme (gli artt. 112, 115 e 183 c.p.c.) dettate a tutela di interessi generali, come sopra ricordato: si tratta dunque di:

  • nullità assolute e non relative;
  • non sanabili dall’acquiescenza delle parti;
  • sempre rilevabili d’ufficio (salvo il giudicato),

a nulla rilevando che non siano eccepite nella prima difesa successiva ai compimento nullo».

La rimessione alle Sezioni Unite

Tantorio – di diffusissima applicazione, quale la consulenza tecnica di ufficio. 

Per tali ragioni, la causa è stata rimessa all’esame del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione perchè valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili.

Cassazione Civile 9811 del 14.04.2021

16 aprile 2021

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