La sentenza della Corte di Cassazione Penale in rassegna affronta il tema della responsabilità 231 e patteggiamento , analizzando i relativi presupposti e la conseguente disciplina della condanna alle spese .
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Il Tribunale, su concorde richiesta delle parti ex art. 444, c.p.p., applicava all’imputato di corruzione in atti giudiziari.
Sempre su richiesta delle parti, applicava alla società, operante nel setto di cui all’art. 25, D.Lgs. n.231/2001, una sanzione pecuniaria oltre all’interdizione per sei mesi dall’esercizio dell’attività, sostituita con la nomina di un commissario giudiziale, ex art. 15 del D.Lgs. 231/2001.
Condannava entrambi al pagamento.
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L’ente ricorre avverso tale decisione dolendosi della condanna al pagamento delle spese processuali, che violerebbe l’art. 445, comma 1, c.p.p.
La sanzione pecuniaria applicata, infatti, ragguagliata a norma dell’art. 135, c.p., sarebbe inferiore ai due anni di reclusione, perciò rimanendo al di sotto delle spese processuali.
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La Cassazione ha accolto.
Preliminarmente osserva la Corte che la doglianza è ammissibile pur vertendosi in tema di sentenza emessa a seguito.
Difatti, il profilo in discussione è estraneo all’accordo delle parti sul trattamento compiuta dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 21368 del 26/09/2019).
Quanto dall’art. 63, comma 1, D.Lgs. 231/2001 che
- «l’applicazione all’ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell’imputato amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria» e che
- «si osservano le disposizioni di cui al tito applicabili».
Pertanto” in tre ipotesi:
a) se anche il processo nei confronti della persona fisica che ha agito si concluda in tal modo;
b) se tale processo sia normativamente suscettibile di essere definito, ma non vi sia accordo tra le parti o, per qualsiasi altra ragione, tale definizione non si realizzi;
c) se, indipendentemente dalle scelte di rito all’ente medesimo sia punibile con la sola sanzione pecuniaria e non anche, cioè, con una delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.
La conseguenza è che l’opzione dell’imputato alternativo, ma non anche una condizione indefettibile.
Di conseguenza, un pedissequo ripiegamento applicabile all’ente su quella prevista per la persona fisica non sarebbe logicamente coerente.
Prosegue la Cassazione sottolineando che
“né una diversa scelta interpretativa può considerarsi imposta dal generale rinvio al codice di rito tra situazioni analoghe.
Invece, una siffatta disparità ingiustificata si verrebbe a creare proprio in caso di applicazione “patteggiata” di una sanzione pecuniaria, dal momento di ragguaglio, tale sanzione superasse i due anni di pena detentiva.
Né alcun rilievo, in senso contrario, può assegnarsi al fatto che, per la persona fisica, si tratterebbe di una “pena” pecuniaria, mentre, per l’ente, di una “sanzione” di tal genere”.
Si è, quindi, in presenza, di strumenti sanzionato assimilabile a quella penale.
La conclusione è, pertanto dalla sentenza della Cassazione Penale n.30610/2022 secondo cui
“la sentenza di applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta dell’ente, ai sensi dell’art. 63, d.lgs. n. 231 del 2001, non comporta la condanna dell’ente medesimo al pagamento delle spese processuali“.
Cassazione Penale 40563 del 26.10.2022
31 ottobre 2022










