Telemarketing selvaggio : il Garante sanziona tre call center
I primi provvedimenti dell’Autorità dopo quelli sulle compagnie telefoniche
Dal sitorità Garante per la protezione dei dati personali
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Rispettare la volontà degli utenti di non essere più disturbati, effettuare telefonate di marketing solo con preventivo specifico consenso, adottare adeguate misure tecniche e organizzative per rispettare la privacy degli utenti.
Queste sono alcune delle prescrizioni, in aggiunta a sanzioni pecuniarie, che il Garante per la protezione dei dati personali ha imposto a tre società di call center che disturbavano con offerte commerciali indesiderate decine di migliaia di utenti [VEDI PROVVEDIMENTI DOC. WEB N. 9577042, 9577065 E 9577371] .
Dopo le sanzioni alle compagnie telefoniche che avevano commissionato delle società incaricate delle attività di telemarketing selvaggio
Dalla complessa attività istruttori dei call center o della società committente la volontà di non essere più disturbati e di essere inseriti nelle cosiddette black list. Alcuni numeri telefonici utilizzati per le chiamate commerciali, inoltre, non appartenevano a utenze “referenziate”, ovvero suggerite da qualche familiare o conoscente, ma erano di provenienza incerta o non verificata e documentata.
Il Garante ha poi rilevato Ue (Gdpr), configurando così la fattispecie di telemarketing selvaggio .
Nel calcolare l’ammontare delle sanzioni, l’Autorità, ma anche del periodo di grave crisi socio-economica collegata all’emergenza pandemica.
Il primo call center ha commesso il maggior numero di violazioni. Ha, tra l’altro, disturbato, nonostante la sua opposizione, anche 155 volte in un mese. Dovrà quindi pagare una sanzione di 80.000 euro.
Anche il secondo call center ha presentato alla nomina di un nuovo Dpo e di aver intrapreso un percorso di complessiva revisione della propria strategia commerciale e della privacy policy. Alla società è stata comminata una sanzione di 15.000 euro.
Al terzo call center è stata contestata una sanzione minore, essendosi adoperato sulle specifiche utenze. La società, in fase di cessazione delle attività e di liquidazione volontaria, dovrà pagare una sanzione di 5.000 euro.
In tutti e tre i casi, il Garante non ha ritenuto, con particolare riguardo ai dati ‘fuori lista’ e a quelli presenti in black list.
28 aprile 2021













