Processo 231 : irregolarità nella rappresentanza in giudizio dell’ente tra nullità e abnormità

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Nella sentenza della Corte di Cassazione Penale in rassegna, in un processo 231 , viene affrontato irregolare per l’ente, ne estende gli effetti anche alle posizioni delle persone fisiche.

I fatti

Con suo provvedimento e nel suo interesse.

Il Tribunale, accogliendo l’eccezione, dichiarava la nullità della nomina del difensore di ufficio e di tutti gli atti conseguenti (informazione di garanzia ex artt. 369, 369bis cod. proc. pen., avviso di conclusione delle indagini, richiesta di rinvio a giudizio, decreto concerne la posizione dell’Ente che per quella relativa agli imputati persone fisiche.

Proponeva ricorso per cassazione il PM rilevando la abnormità del provvedimento come responsabile ai sensi del D. Lg.vo 231 del 2001.

Per la Cassazione il ricorso è stato.

L’analisi della Cassazione: nullità e abnormità

Il Tribunale di Trento collettivo è ancor meno evidente.

Per questa ragione, quindi, ed in accoglimento di rinvio a giudizio) disponendo la restituzione dei relativi atti al PM”.

Il giudice ha rilevato alla società.

Nel ricorso il PM ha dedotto una a suo avviso indebita ed ingiustificata regressione del processo ad una fase antecedente. 

Il punto normativo e giurisprudenziale

L’art. 39 del D. Lg.vo 231 del 2001 (“Rappresentanza dell’ente”) stabilisce, al primo comma, che “l’ente partecipa al procedimentorità giudiziaria procedente …” con le modalità di cui al medesimo art. 39 comma 2 del D. Lg.vo 231 del 2001.. 

L’art. 40 del D. Lg.vo cit. stabilisce, a sua volta, che “l’ente che non ha nominato contumace”.

Già da tempo la Corte ha avuto costitutivo.

Il divieto di difesa:

. l’ente potrà nominare un nuovo rappresentante legale;

. ovvero nominarne uno con poteri limitati alla sola partecipazione al procedimentore ad litem).

In entrambi i casi il soggetto a suo carico previa costituzione nelle forme di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39, comma 2 e potrà pienamente difendersi.

D’altra parte, una volta che si è rimessa la scelta allo stesso soggetto deve, conseguentemente, riconoscersi a questi anche la possibilità di rimanere inerte, cioè di non provvedere ad alcun tipo di sostituzione del rappresentante legale, non importa per quale ragione.

In questo” (cfr., Cass. Pen., 6, 19.6.2009 n. 41.398, Caporello).

Le SS.UU., con la sentenza “Gabrielloni” del 2015, hanno spiegato ed in tale veste è non solo destinatario di tutte le iniziative del pubblico ministero finalizzate all’eventuale attivazione del processo, ma anche, ineludibilmente, di tutte le garanzie assicurategli attraverso la nomina del difensore di ufficio.

Hanno affermato ex art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, comporta la nullità degli atti successivi ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) (cfr., Cass. SS.UU., 28.5.2015 n. 33.041, Gabrielloni). 

Si è chiarito che riguarda l’ente.

Le SS.UU. “Gabrielloni” (sulla scia e riepilogando anche i principi della “Caporello”) hanno inoltre ribadito …”.

In definitiva, è possibile affermare che la “ratio” che sovrintende all’art. 39 del D. Lg.vo 231 del 2001 è quella di evitare che l’ente sia pregiudicato l’ente.

Ed allora, indipendentemente da ogni considerazione sulla eventuale analoga “pato, del suo o dei suoi legali rappresentanti.

La decisione nel caso concreto in esame

Il ricorso lamenta la illegittimità (abnormità) della decisione relativa alla posizione degli imputati-persone fisiche nel momento esclusivamente la posizione dell’Ente collettivo.

Di qui, allora, la necessità di verificare se possa o meno ritenersi legittima (sub specie della lamentata abnormità) la decisione impugnata nella misura in cui è stata disposta la restituzione degli atti al PM non soltanto con riguardo ai propri assistiti. 

Le considerazioni svolte con riferimento con il principio di irretrattabilità dell’azione penale e con il principio logico che non consente di ripetere atti già validamente e utilmente compiuti.

La peculiarità, sotto, Cass. Pen., 1, 16.5.2018 n. 39.850, PM in proc. Assimi).

Né si può affermare un’auto necessario (cfr., infatti, ed in particolare, l’art. 38, comma 2, lett. c) del D. Lg.vo 231 del 2001).

Cassazione Penale 18653 del 12.05.2021

14 maggio 2021

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