Con il presente contributoria dibattimentale .
La legge 103 del 1997 ha introdotto, all’articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 3-bis che testualmente dispone:
“3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale”.
Tale norma rappresenta un punto protagonisti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la Corte di Cassazione.
La prima sentenza pronunciata dalla Corte EDU nel caso Dan c. Repubblica di Moldavia, Ricorso n. 8999/07 del 5 luglio 2011, segna un vero e proprio spartiacque perché viene affermatoincriminazione.
Ciò dimostra, in modo inequivocabile, che l’operazione di mera rilettura degli atti processuali è fondata su un processo cognitivo di minore affidabilità.
Si giunge alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 27620/2016 che afferma i seguenti principi di diritto:
Principio 1:
“I principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come viventi nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme di diretta applicabilità nell’ordinamento a ispirarsi nell’applicazione delle norme interne“.
Principio 2:
“La previsione contenuta nell’art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativa al dirittorio di primo grado“.
Principio 3:
“L’affermazione di responsabilità dell’imputato nell’art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata“.
Principio 4:
“Gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento dalla parte civile“.
La sentenza delle Sezioni Unite 18620/2017 prosegue nel solco affermando che:
“È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancato all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni”.
Si perviene all’approvazione della legge 103/2017 e alla pronuncia delle Sezioni Unite con la sentenza 14800/2018 che, nel tener conto della modifica normativa nel frattempo intervenuta, così si esprimono:
“Nell’ipotesi di riforma in senso assoluto a quella del giudice di primo grado“.
Con sentenza del 10 novembre 2020 interviene nuovamente la CEDU con la seconda sentenza Dan vs Moldavia.
Tale pronuncia si rivela decisiva per il caso in trattazione poiché afferma innanzitutto che il processo di appello deve trattarsi di un processo effettivo e la rinnovazione deve essere completa ed effettiva.
La rinnovazione dibattimentale, secondo i principi della Corte europea, non potrà limitarsi alla richiesta al teste di confermare o meno le precedenti dichiarazioni occorrendo che il collegio giudicante proceda al confronto tra le precedenti e le successive dichiarazioni per poi dover necessariamente motivare perché, in caso di contraddizione tra le une e le altre, se ne sia privilegiata una delle due.
Le considerazioni che si possono trarre sono le seguenti:
- la rinnovazione dibattimentale dinanzi al giudice di appello deve essere una rinnovazione piena e non limitata a pochi incisi;
- allorché la Corte di Appello ritenga di discostarsi dal giudizio assoluto a una lettura degli atti che giunga a una conclusione diversa.
Illuminanti, in tal senso, i principi che si evincono dalla sentenza della Corte di Cassazione n.35801 del 14.12.2020 la quale, nell’accogliere il ricorso dell’imputato, così si esprime:
- quanto al primo principio:
“……occorre muovere da quanto (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596).
Tale norma ha invero codificatorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785).
Va a tal riguardo ricordato della condanna (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491)”;
- quanto al secondo principio:
“La Corte di appello ha ribaltatori a quella del Tribunale senza giustificare adeguatamente la chiave interpretativa privilegiata e senza confutare puntualmente e con argomenti di forza logica “superiore” le valutazioni del primo giudice, dimostrandone la fallacia.
Da tempo le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679).
È pertanto (tra le tante, Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907; Sez. 1, n. 12273/14 del 05/12/2013, Ciaramella, Rv. 262261)”.
9 giugno 2021










