Nella sentenza scaricabile la Cassazione, rigettando il ricorso, ha analizzato
La Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa in primo grado, all’esito di cui all’art. 615 ter cod. pen. commesso ai danni di un terzo, poi trasferita, in favore di due diversi soggetti.
Avverso detta sentenza viene proposto ricorso per cassazione
Il ricorso è stato inammissibile.
Invero, dalle indagini di polizia giudiziaria era emerso come fosse stata data disposizione online di due bonifici a favore del conto ad una società.
Le successive indagini avevano consentito col termine di phishing.
Ed attraverso l’agente della banca in cui il bonifico transitò si era altresì accertato mediante bonifico erano stati effettivamente riscossi.
Sulla base di queste oggettività, i giudici di meritosi come “Andrew Jones Salgano”, riconducibile alla casella di posta elettronica eliteresources@consultant.com appartenente al provider statunitense Consultant.com.
Inoltre, si è ritenuto di cui all’art. 615 ter cod. pen.
Fermo quanto (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, PG c. Franchini, Rv. 274457-01).
Il dolo eventuale nel riciclaggio , infatti, ricorre quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, sebbene non certa, l’esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell’evento possa verificarsi, decidendo di agire comunque (cfr., Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhuslin).
Nella fattispecie, la natura illecita della “proposta di lavoro”, valutata in uno con la qualità dell’agente e le modalità stesse della condotta, rendono fortemente indicativa della generica consapevolezza da parte del ricorrente “… della provenienza da delitto l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro stesso”.
Di tal che, “anche una persona non avvezza ad eseguire operazioni di pagamento o semplicemente di superficialità”.
Da qui la giustificata conclusione relativa al fatto di cui all’art. 648 bis cod. pen. 3 ( riciclaggio ).
Scarica la Sentenza della Cassazione Penale n.22475 del 8 giugno 2021
10 giugno 2021









