La sentenza in commento della Corte Costituzionale , si pone in linea con la pronuncia della Consulta in tema di pena della reclusione derivante dalla condanna per diffamazione a mezzo stampa .
La Corte di Cassazione ha stabilito, che, secondo un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, sola giustifica l’applicazione della pena detentiva .
La Corte di Appello di Palermo ha confermato di cui all’art. 595/2 e 3 c.p.
All’imputato potere per occultare scandali miliardari che riguardano acqua e rifiuti in Sicilia”.
Asseriva, altresì, che l’imprendito alle spalle dei contribuenti, costruendo un vero e proprio regime affaristico, massacrante chiunque provi ad opporsi.
Il reato e dal mezzo della stampa nonché tramite internet.
Avverso tale sentenza ha proposto
Il ricorso è stato.
In particolare il ricorso è stato di diffamazione.
Invero, al ricorrente risulta contestata la pubblicazione sul quotidiano online “LinkSicilia”- oltre che sul proprio profilo facebook- del post diffamato di giudizio.
Sul punto cartaceo, rientrando nella nozione di “stampa” di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015, Rv. 264090).
In definitiva, la tutela costituzionale assicurata dal terzo comma dell’art. 21 Cost. alla stampa si applica al quotidiano o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico.
Orbene, in terna di diffamazione a mezzo della stampa, l’irrogazione della pena detentiva, ancorchè condizionalmente sospesa, esige la ricorrenza di circostanze eccezionali (Sez. 5, n. 12203 dell’ 11/12/2013, Rv. 260398).
Spetta, in particolare, al giudice di merito, che, secondo un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, sola giustifica l’applicazione della pena detentiva (Sez. 5, n. 26509 del 09/07/2020, Rv. 279468).
Tale interpretazione si pone in linea con gli indirizzi interpretativi della Corte EDU, in relazione all’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (cfr. sent. 24 settembre 2013, Belpietro c. Italia; sent. 27 novembre 2012, Mengi c. Turchia; sent. 22 aprile 2010, Fatallayev c. Azerbaigian; sent. 6 dicembre 2007 Katrami c. Grecia), in virtù dei quali, ai fini del rispetto del pubblico di riceverle (sentenza del 24-9-2013, Belpietro contro Italia).
Nella fattispecie in esame le sentenze di merito.
scarica la sentenza della cassazione penale n.24579 del 23 giugno 2021
25 giugno 2021









