No responsabilità 231 con agente di commercio terzo che agisce per esclusivo interesse proprio

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L’interessante sentenza in esame affronta il tema della responsabilità ai sensi del decreto commesso da un agente di commercio con la conclusione che nessuna responsabilità 231 è ascrivibile se l’ agente di commercio è terzo e agisce per esclusivo interesse proprio.

I fatti

Nei confronti di una società veniva eseguito alla confisca per equivalente.

Secondo la ricostruzione del quadro indiziario posto all’attività di scarico di magazzino e di riordino dei dispositivi medici, svolgendo operazioni materiali che i dipendenti a ciò preposti non riuscivano a garantire con sollecitudine.

Risultava, infatti, che erano stati applicati stickers (o fustelle), identificativi dei dispositivi medici impiantati ai pazienti nel corso di singoli interventi, in numero maggiore rispetto del suo interesse a percepire la provvigione pari al 10% sul prezzo di vendita dei dispositivi della società acquistati dall’ospedale. 

Il Tribunale del riesame riduceva tuttavia l’importo a prestazioni corrispettive, i dispositivi medici acquistati e pagati dall’ospedale erano stati effettivamente forniti e consegnati dalla società produttrice.

Il profitto, deducendo dalle maggiori somme effettivamente incassate dall’ente tutti i costi sostenuti per l’esecuzione della propria controprestazione e per la produzione e la fornitura dei beni. 

Il ricorso dell’ente

Deduce preliminarmente la società di non essere coinvolta nel procedimento.

Lamenta, però, che i giudici della cautela avessero errato dell’ipotizzata truffa ai danni dell’ASL.

Tutti i prodotti erano stati consegnati all’ospedale, come dimostrato l’utilizzo attraverso l’emissione dell’ordine di fatturazione.

Per la società, dunque, si trattava di vendite concluse in termini di assoluta correttezza, e i dispositivi erano stati tutti utilizzati dall’ospedale.

La società, quando aveva appreso della notizia, aveva sporto.

Con un primo motivo la società denuncia quindi la violazione di legge in relazione alla posizione di terzo avvantaggiatoposti ad indagini.

Il Tribunale ha poi to all’agente provvigioni, premi ed incentivi che non gli sarebbero altrimenti spettati. 

Da ultimo, sostiene la società che i reati contestati dimostrano come la condotta fraudolenta tenuta dall’agente si sarebbe realizzata in una evidente elusione fraudolenta delle regole interne di condotta etica e delle procedure previste dalla società, nonché in violazione delle regole procedimentali dello stesso ente ospedaliero.

La società non aveva infatti alcun motivo di ritenere che l’ente ospedaliero non procedesse ad effettuare tutte le opportune e doverose verifiche sui prodotti che lo riguardavano, prima di emettere l’ordine di acquisto. 

La decisione della Corte

Il ricorso è stato e l’ordinanza annullata.

Secondo la Cassazione, il Tribunale del riesame avrebbe del tutto.

La società farmaceutica aveva altresì ribadito dall’agente.

Ricorda la Corte i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, in materia di confisca e tutela dei terzi estranei al reato. 

Invero, terzo è la persona estranea al reato vantaggi e utilità).

Soltanto di confisca. 

Inoltre, al requisito” (Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511). 

Nel caso in esame, va evidenziato dal d.lgs. n. 231 del 2001. 

In virtù del ragionamentore scientifico e rappresentante di zona.

Il vantaggio poteva essere costituito non essere stati fatturati, e quindi pagati, dall’azienda sanitaria, e neppure tra le giacenze di magazzino ancora da pagare. 

Con riferimento alle quali sarebbe stata dunque configurabile una colpa in organizzazione. 

Anche a prescindere dal mancato dei dipendenti, che esule dai modelli di ascrizione della responsabilità in materia penale.

Inoltre, non si è confrontata, concretamente, con il profilo della estraneità dell’azienda farmaceutica al meccanismo previsto dall’ente ospedaliero per gli ordini dei dispositivi medici e per i relativi controlli.

La società non è risultata avere, infatti, alcuna consapevolezza che l’ente ospedaliero non procedesse ad effettuare tutte le opportune e doverose verifiche sui dispositivi medici, prima di emettere l’ordine di acquisto.

Cassazione Penale 24248 del 21.06.2021

24 giugno 2021

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