Diffamazione : esimente del diritto di critica e verità

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Nella sentenza scaricabile la Cassazione, rigettando il ricorso, ha precisato di critica l’elaborazione critica non deve essere avulsa da un nucleo di verità e non deve trascendere in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui.

La valutazione della Cassazione

Ricorda la Cassazione che è causa di giustificazione solo la critica che rispecchia la verità dei fatti narrati.

Pertanto, il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche deve essere vero, in quanto non può assolutamente ritenersi lecita la condotta consistente nell’attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti.

Nel diritto di critica fondamentale è il requisito della continenza: afferma, infatti, la Cassazione Corte (sez. 5, n. 17243 del 19/2/2020, Rv. 279133): “In tema di diffamazione, l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione, ma non vieta l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato”.

E ancora (sez. 5, n. 32027 del 23/3/2018, Rv. 273573-01), in una fattispecie relativa alla interrogazione di un consigliere comunale rivolta al Presidente del consiglio comunale: “in tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere”.

Ora, già alla luce di questi principi, espressioni quale “imbroglio culturale” ed “errore voluto” non appaiono espressioni di mera disapprovazione, ma trasmodano in giudizi sull’etica della persona, che poco ha a che fare con valutazione tecniche come quelle che dovrebbero riguardare la gestione di un ente pubblico.

Anche se si volesse inquadrare la vicenda in questione nell’ambito della critica politica, la Cassazione Corte (sez. 5, n. 31263 del 14/9/2020, Rv. 279909-01) ha ritenuto che, ai fini della configurabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l’elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui.

Non si può che ribadire, quindi, che attribuire alla parte lesa comportamenti fraudolenti si risolve in un attacco anche a quest’ultimo aspetto della sua personalità, esulante quindi dall’esimente in questione.

Non si vede, quindi, davvero come le frasi in questione possano rientrare nel concetto di continenza nell’ambito del diritto di critica.

scarica la sentenza della cassazione penale n.31679 del 13 agosto 2021

6 settembre 2021

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