La sentenza della Corte di Cassazione penale qui analizzata, consente di richiamare alcuni principi in tema di valutazione della perizia grafologica e sulla sua valenza indiziaria .
I fatti
Con sentenza della Corte d’Appello confermativa di quella del Tribunale, veniva affermata lai penale responsabilità nei confronti di un docente universitario per il reato dei corso.
Tra i vari motivi di ricorso, il primo difensore deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all’attribuzione alla perizia grafologica, eseguita in primo grado, di piena valenza probatoria, e non già indiziaria, nonostante le espresse doglianze formulate con il terzo motivo di appello.
Sotto deduttivo, e la conformità ai criteri Daubert: generalità, controllabilità, grado di conferma, accettazione da parte della comunità scientifica internazionale.
Lamenta inoltre illogicità ed incompletezze sul punto rilevante e decisivo per la comparazione delle scritture.
In definitiva lamenta il mancato del canone dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” in relazione alle conclusioni della perizia grafologica.
L’altro difensore osserva, con riferimentodi matematico- scientifici alla scrittura.
Il giudizio, a maggior ragione sulle sole sigle, può al più consistere in un grado di verosimiglianza.
Inoltre la sussistenza di un’abrasione sottoscrizioni, pacificamente riconosciuta dal ricorrente, e dall’altro con l’uso di penne diverse tra il registro e l’ attestazione.
La valutazione della Cassazione
Il ricorso è stato.
In generale, la Corte premette che, così come indicato”.
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, deve ritenersi fondata la prima parte delle doglianze concernenti la perizia grafologica, che, al di là del meto tecnico.
E’, infatti, consolidato può essere desunta anche da elementi diversi da una perizia grafica, la quale, per sua natura, ha valore meramente indiziario.
Nella fattispecie, si richiama il principio delle sentenze della Suprema Corte n. 18975/2017 e della sentenza n. 774/1983, secondo cui “Le perizie calligrafiche hanno un limitato sono fondate su tecniche interpretative diverse e contrastanti”.
Nel caso di specie, dovendo censurarsi il ragionamentoria piena, non già indiziaria, contrariamente ai principi nomofilattici in precedente richiamati.
Peraltro, la suddetta perizia era stata eseguita su mere sigle, caratterizzate da tratti grafici evidentemente esigui, due soltanto alle altre quattro sigle.
Cassazione 30533 del 4.08.2021_grafologia
6 settembre 2021









