Utilizzo di espressioni allusive e suggestive nella diffamazione a mezzo stampa

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La sentenza della Corte di Cassazione Penale in commento di cronaca e consente di soffermarsi sul tema della diffamazione a mezzo stampa e sull’ utilizzo di espressioni allusive e suggestive nella comunicazione.

Il processo trae origine dalla querela sporta nei confronti dell’autore responsabile.

Il Pubblico ministero ha esercitato l’azione penale chiamando i due a rispondere, rispettivamente, dei reati di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo ex art. 57 legge n. 47 del 1958.

All’esito del danno in favore delle parti civili. 

I reati sono stati, nel frattempo, dichiarati prescritti mentre sono rimaste immutate le pronunce in tema di risarcimento del danno.

Gli imputati hanno comunque proposto ricorso.

La Corte di Cassazione, chiamata a decidere osserva innanzitutto ai danni dei querelanti.

Come ritenuto, all’epoca dell’articolo in una competizione politica) fosse oscuro per legami con organizzazioni terroristiche.

Si tratta di informazioni non rispondenti al vero che coinvolgono soggetti privati, del tutto. 

Tra i vari argomenti con cui la Cassazione ha respinto di diffamazione.

Secondo la Corte di Cassazione, la decisione impugnata è conforme all’insegnamento della comunicazione siano allusive, coinvolgenti, suggestive .

Tale pronuncia, secondo la Suprema Corte, è rispettosa anche delle linee guida dettate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

La Corte europea dei diritti dell’uomo afferma che l’incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l’art. 10 CEDU, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica». 

Al riguardo, si trascrive il testo dell’articolo 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali:

“1. Ogni persona ha dirittorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottorità e l’imparzialità del potere giudiziario.”.

Nel nostro ordinamento la restrizione alla libertà d’espressione è prescritta dalla legge e persegue lo scopo legittimo di proteggere la reputazione o i diritti dei terzi, nei termini di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Quanto della «necessità» la Corte Edu evidenzia che:

  • la libertà d’espressione è un caposaldo delle società democratiche e riguarda anche le manifestazioni offensive, sebbene sia soggetta ad alcune eccezioni, da individuarsi rigorosamente;
  • l’aggettivo “necessario”, di cui al paragrafo 2 dell’art. 10, implica l’esistenza di un pressante bisogno sociale, il cui apprezzamento è rimesso, entro certi limiti, agli Stati contraenti, spettando alla Corte di indicare i criteri di compatibilità delle restrizioni con i parametri di cui all’art. 10, paragrafo 2;
  • le decisioni degli Stati Parti devono essere adottate in conformità a tali criteri, sottorità nazionali devono essere adeguate e pertinenti.

I giudici nazionali devono operare un corretto dall’articolo 8, dall’altro. 

Sotto il profilo della libertà di espressione occorre distinguere tra le affermazioni sui fatti e i giudizi di valore, atteso che, a differenza delle prime, la verità dei secondi non è suscettibile di prova.

Tuttavia, anche nel caso in cui una affermazione si traduca in un giudizio di valore, deve esistere una base di fatto sufficiente per giustificarla, in mancanza della quale essa deve considerarsi eccessiva.

Sul versante del rispetto.

Il privato.

Nel caso di specie, secondo quanto di censura. 

Cassazione Penale 31530 del 11.08.2021

3 settembre 2021

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