Accertamento della responsabilità 231 nelle società unipersonali

0
419

L’interessante pronuncia della Corte di Cassazione Penale in commento della responsabilità 231 nelle società unipersonali .

La vicenda scaturisce dall’impugnazione di un provvedimento l’applicazione della misura interdittiva nei confronti di una società unipersonale sulla base di alcune considerazioni che enfatizzavano la stretta commistione tra personale fisica ed ente tale per cui si potesse parlare di non applicabilità della responsabilità 231 essendo l’ente alla stessa stregua di una sorta di impresa individuale.

La Corte di Cassazione analizza la questione dell’applicabilità del d. Igs n. 231 alle società unipersonali evidenziando che il tema attiene innanzitutto stesso.

Il primo punto degli enti.

Il tema attiene cioè alla esistenza di un potere di accertamento metaindividuale, possa in realtà essere solo un’impresa individuale, con conseguente esclusione dell’applicabilità delle norme del d.lgs. n. 231 del 2001.

Si tratta di un ragionamento della responsabilità dell’ente sulla base delle norme previste dal d.lgs n. 231 del 2001.

Secondo la Suprema Corte, quanto giuridico a cui si applicano, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs n. 231 del 2001, le norma previste dal d. Igs. in questione.

Il problema dell’inclusione della società unipersonale nel raggio d’azione della disciplina della responsabilità da reatore, da quello dell’applicazione del d. Igs. n.231 del 2001 all’impresa individuale.

L’estrema semplificazione della struttura, l’origine e la consistenza patrimoniale dell’ente, la gestione della società unipersonale inducono a ritenere, sul piano percettivo, inesistenti le differenze con l’impresa individuale ed a considerare di fatto coincidenti i due soggetti.

Tuttavia i due istituti restano profondamente diversi.

La società unipersonale è un soggetto a quella della persona fisica.

Si tratta cioè di un soggettomaticamente in presenza di determinati presupposti.

La società con un unico socio, secondo la dottrina, che pure sottende un interesse patrimoniale prettamente individuale, è giuridicamente «un ente auto agli organismi in questione della personalità giuridica».

Le imprese individuali, di converso, possono anche avere un’organizzazione interna estremamente complessa, ma non sono enti e dunque per ciò solo sono escluse dall’ambito di applicazione della responsabilità degli enti.

Il puntonoma e presupposti per la responsabilità dell’ente.

Sotto legislativo si applica.

Quanto al secondo profilo, il tema attiene alla verifica dei limiti e delle condizioni in presenza delle quali la società unipersonale possa rispondere ai sensi del d. Igs. 231 del 2001.

La questione non si pone nei casi di società unipersonale partecipata da una società di capitali o di società unipersonali che evidenzino una complessità e una patrimonializzazione tali da rendere percettibile, palpabile, l’esistenza di un centro di imputazione di interessi giuridici auto a quello facente capo al singolo socio.

Tuttavia, anche nel caso di società unipersonali di piccole dimensioni, in cui la particolare struttura dell’ente rende labile e difficilmente percettibile la dualità soggettiva tra società ed ente, tra l’imputazione dei rapporti alla persona fisica ed imputazione alla persona giuridica, il tema attiene solo al se sia configurabile una responsabilità dell’ente sulla base del sistema normativo previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001.

Deve, quindi, essere conciliata l’esigenza:

  • di evitare violazioni del principio del bis in idem sostanziale, che si realizzerebbero imputando alla persona fisica un cumulo di sanzioni punitive per lo stesso fatto, e quella opposta, quella, cioè,
  • di evitare che la persona fisica, da una parte, si sottragga alla responsabilità patrimoniale illimitata, costituendo una società unipersonale a responsabilità limitata, ma, al tempo stesso, eviti l’applicazione del d. Igs. n. 231 del 2001, sostenendo di essere una impresa individuale. Il fenomeno è quello della creazione di persone giuridiche di ridottissime dimensioni allo scopo di frammentare e polverizzare i rischi economici e ‘normativi’.

Esiste allora un’esigenza di accertamento del se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell’ente.

Un accertamento inesigibile – disgiunta da quella dell’unico socio.

Un accertamentoria, in cui assume rilievo la distinzione e la distinguibilità fra l’interesse della società e quello della persona fisica del rappresentante.

Una verifica complessa che si snoda attraverso l’accertamento.

L’imputazione dell’illecito all’ente richiede un nesso «funzionale» tra persona fisica ed ente;.

Ciò che conta, si legge nella relazione al decreto […] di un’attività destinata a riversarsi nella sua sfera giuridica».

In tal senso si spiega la previsione contenuta nel secondo comma dell’articolo 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 che mutua dalla lett. e) della legge delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell’ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sotto nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

La norma stigmatizza il caso di “rottura” dello schema di immedesimazione organica: si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato legislativo; in tal senso, Sez. 6, n. 15543 del 19/01/2021).

Cassazione Penale 45100 del 6.12.2021

11 dicembre 2021

Segui e condividi i nostri contenuti anche sui social network...