Nella sentenza in commento sulla sostanziale inesistenza del contraente”.
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Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva notificato di una frode carosello , recuperando l’Iva e, ai fini delle imposte dirette, i costi ritenuti indeducibili.
Avverso l’avviso di accertamento dalla Commissione tributaria provinciale, annullando la sola ripresa a tassazione dei costi, ai fini delle imposte dirette, e ritenendo, invece, legittima la ripresa ai fini Iva.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado la s.r.l. aveva proposto il ricorso avverso il recupero dell’Iva portata in detrazione per fatturazioni relative a operazioni soggettivamente inesistenti.
La Commissione tributaria regionale ha accolto ricorso per la cassazione della sentenza.
Diritto
Va premesso che, in tema di frode carosello , con riferimentolo, difettano, le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione.
Una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente.
La prova che deve essere fornita dall’Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto di detrazione.
E’, infatti, configurabile una esigenza di tutela della buona fede del soggettobre 2015, Ppuh, C-277/14).
In sintesi, dunque, l’Amministrazione tributaria è tenuta a provare, sia pure anche solo in base a presunzioni, che il contribuente, al momento sulla sostanziale inesistenza del contraente” (Corte di Giustizia 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C-277/14, par. 50).
Con specifico riguardo al “tipo” di prova, essa può ritenersi raggiunta se l’amministrazione finanziaria fornisce attendibili indizi idonei ad integrare una presunzione semplice e, dunque, non occorre la prova “certa” e incontrovertibile dii ogni operazione e dettaglio: l’Amministrazione può assolvere al suo onere probato della conclusione dell’affare ed afferenti alla sua sfera di azione.
Va osservatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo.
Conclusione
Ciò precisato della società cartiera.
L’ambito che le operazioni poste in essere sono soggettivamente inesistenti.
Alla luce di quanto dell’onere della prova, e da vizio di motivazione, avendo omesso ogni considerazione su fatti decisivi ai fini del giudizio.
Cassazione Civile sentenza n. 913/2022
15 gennaio 2022










