L’interessante sentenza in commento affronta il tema della Confisca 231 e patteggiamento , cioè allorché la misura, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 231/2001, venga disposta a seguito di patteggiamento e si sofferma sui limiti e sulle modalità di impugnazione dinanzi alla Cassazione.
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Il difensore propone ricorso avverso una sentenza di patteggiamento con cui è irrogata all’ente indicato in epigrafe, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, la confisca dei beni ex art. 19 d.lgs. 231/2001, determinata «in assenza di diversi elementi, nel valore dichiarato da David Chiaro», che l’ente rappresenta ed amministra.
Con l’unico motivo di ricorso, il difensore chiede l’annullamento del provvedimento ablativo per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. e art. 63 d.lgs. 231/2001, in relazione all’art. 19 d.lgs. 231/2001.
Il ricorrente osserva che, non essendo stato il provvedimento preceduto da sequestro, «al netto di ogni possibile interpretazione in ordine all’obbligatorietà o meno della confisca a seguito di condanna ex art. 444 ss. cod. proc. pen. in ipotesi di assenza di uno specifico accordo con l’imputato», l’ente, al momento in
cui aveva raggiunto l’intesa con il pubblico ministero per l’adesione al patteggiamento, non era nelle condizioni di conoscere la corretta entità della confisca che gli sarebbe stata irrogata e che sarebbe stata individuata in modo arbitrario.
Premesso che l’importo della somma confiscata deve riferirsi, per insegnamento oramai consolidato, al solo profitto “netto”, nella sentenza emanata ex art. 444 ss. cod. proc. pen., tale importo è stato sì desunto da una «dichiarazione fornita dall’imputato e altri documenti contabili, seppur parziali, indicativi dei costi affrontati dalla società a seguito dell’aggiudicazione della gara di appalto».
Tuttavia – si rileva – tali documenti erano stati «prodotti al diverso e specifico fine di giustificare la mancata contestazione del “profitto di rilevante entità” […] e non certo per offrire una puntuale indicazione del profitto assertivamente ottenuto dalla società in seguito alle condotte poste in essere da Chiaro».
Nel medesimo motivo di ricorso si lamenta infine che la confisca sarebbe stata emessa nei confronti di un soggetto estraneo al reato, versando il ricorrente in una situazione di “non conoscibilità, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione richiesta dalla situazione soggettiva dal reato commesso da condannato” (Cass. SU 28.4.99 – SU 25.9.14).
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La Cassazione ha rigettato il ricorso affermando i seguenti principi di diritto.
La confisca obbligatoria di cui all’art. 19 d.lgs. 231/2001, per essere applicata, non deve necessariamente rientrare nell’accordo tra le parti ai fini dell’applicazione concordata della pena.
Essa tuttavia può costituirne oggetto.
Là dove abbia formato oggetto del previo accordo, all’imputato è consentito il ricorso per Cassazione nei limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Qualora invece la confisca, come nel caso in esame, sia fuori dall’accordo delle parti, sulla scia del citato insegnamento a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il ricorso per Cassazione seguirà le regole generali dettate dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Cassazione Penale 18652 del 11.05.2022
16 maggio 2022










