Marchi contestati: per mantenere un marchio occorre l’uso effettivo dei prodotti per cinque anni

La Corte UE con la sentenza odierna respinge i ricorsi presentati dalla Apple Inc. contro le decisioni dell’EUIPO che hanno concluso per la decadenza del segno denominativo THINK DIFFERENT, poiché i marchi contestati non erano stati oggetto di un uso effettivo per i prodotti di cui trattasi per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Fatto

Nel 1997 (T-26/21), nel 1998 (T-27/21) e nel 2005 (T-28/21), la Apple Inc., ricorrente, ha ottenuto la registrazione del segno denominativo THINK DIFFERENT come marchio dell’Unione europea. I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano, tra l’altro, tra i prodotti informatici quali computer, terminali per computer, tastiere, hardware, software e prodotti multimediali.

Nel 2016, la Swatch AG, interveniente, ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) tre domande di decadenza dei marchi contestati. La società ha fatto valere che i marchi contestati non erano stati oggetto di un uso effettivo per i prodotti di cui trattasi per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Il 24 agosto 2018, la divisione di annullamento dell’EUIPO ha dichiarato la decadenza dei marchi contestati per tutti i prodotti di cui trattasi, a partire dal 14 ottobre 2016. I ricorsi proposti dalla Apple avverso le decisioni della divisione di annullamento sono stati respinti dalla quarta commissione di ricorso. Nel gennaio 2021, la Apple Inc. ha proposto tre ricorsi dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

Con la sentenza pronunciata in data odierna in queste tre cause, il Tribunale respinge i ricorsi.

A suo giudizio, la Apple Inc. avrebbe dovuto dimostrare dinanzi all’EUIPO l’uso effettivo di tali marchi per i prodotti di cui trattasi nei cinque anni precedenti il 14 ottobre 2016 (data di deposito delle domande di decadenza), ossia dal 14 ottobre 2011 al 13 ottobre 2016.

Con i suoi ricorsi, la Apple Inc. addebitava in particolare alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione, in sede di valutazione dell’uso effettivo dei marchi contestati, l’elevato livello di attenzione del pubblico di riferimento. In particolare, essa contestava la conclusione della commissione di ricorso secondo cui al pubblico di riferimento sarebbero facilmente sfuggite le etichette apposte sulla confezione di un computer iMac, che recavano i marchi contestati. Secondo il Tribunale, la Apple non dimostra che la presa in considerazione di un elevato livello di attenzione avrebbe indotto la commissione di ricorso a ritenere che il consumatore avrebbe esaminato la confezione nei minimi dettagli e prestato una particolare attenzione ai marchi contestati. Peraltro, il Tribunale respinge la censura della Apple secondo cui, a torto, la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto dei dati di vendita dei computer iMac nell’insieme dell’Unione, esposti in una dichiarazione testimoniale del 23 marzo 2017.

Le relazioni annuali per gli anni 2009, 2010, 2013 e 2015, allegate alla suddetta dichiarazione, contengono solo informazioni sulle vendite mondiali nette di computer iMac e non forniscono alcuna precisazione in merito ai dati di vendita dei computer iMac nell’Unione.

La Apple addebitava inoltre alla commissione di ricorso di aver concluso che i marchi contestati erano privi di carattere distintivo. Il Tribunale constata che tale argomento discende da una lettura errata delle decisioni impugnate e precisa che la commissione di ricorso non ha negato ai termini «THINK DIFFERENT» qualsiasi carattere distintivo, ma ha attribuito loro un carattere distintivo piuttosto debole.

Il Tribunale rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalle Apple le conclusioni della commissione di ricorso sul carattere distintivo dei marchi contestati non sono contraddette da un insieme di elementi di prova volti a dimostrare l’uso effettivo dei marchi. Sebbene tra gli elementi di prova dell’uso effettivo depositati presso l’EUIPO vi siano numerosi articoli di stampa che menzionano il successo della campagna pubblicitaria intitolata «THINK DIFFERENT» al momento del suo lancio nel 1997, tali articoli di stampa, tuttavia, risalgono a più di dieci anni prima del periodo rilevante.

Il Tribunale osserva che, nel caso di specie, non è riscontrabile alcuna violazione del diritto di essere ascoltati.

Inoltre, a suo giudizio, la commissione di ricorso ha motivato in modo giuridicamente sufficiente le decisioni impugnate quanto alla questione se la Apple avesse fornito la prova dell’uso effettivo dei marchi contestati .

Comunicato del 08.06.2022

9 giugno 2022

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