La sentenza della Corte di Cassazione in commento ci consente di analizzare un principio interessante in tema di validazione delle prove informatiche con il codice hash .
La pronuncia è Cassazione Penale n.21251 del 1.06.2022
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Il procedimento con i tabulati generati dal servizio informatico di rilievo della presenze dei dipendenti, oltre a servizi di osservazione.
Nell’arco temporale di un paio di mesi venivano contestate numerose ipotesi di reato di truffa.
La sentenza di condanna del Tribunale veniva confermata dalla Corte d’Appello.
Gli imputati ricorrevano in Cassazione eccependo una serie di motivi tra cui alcuni, rilevanti in questa sede, in tema di utilizzazione delle immagini.
Sotto, non trattandosi di prova documentale, la rappresentazione dei fatti sarebbe dovuta avvenire o tramite una perizia ovvero tramite visione delle immagini da parte del giudice, situazione non verificatasi nel caso in esame nel quale l’attribuibilità della condotta deriverebbe dalla testimonianza di un ufficiale di PG.
Sotto altro profilo, la difesa eccepisce la mancata adozione, in sede di acquisizione delle videoriprese, delle cautele previste dalla legge n. 48 del 2008.
Secondo l’assunto informatico sarebbe avvenuta in violazione delle modalità previste per la sua acquisizione ai sensi dell’art. 354 c.p.p. da cui conseguirebbe l’inutilizzabilità della prova così acquisita.
Nel caso in esame la difesa aveva sollevatoriale non avrebbe reso motivazione esaustiva e corretta.
In particolare, la corte territo originale presentava gli stessi “vizi” (tagli) che erano stati rilevati dal CTP nella copia consegnata alle difese.
Da ultimo, veniva eccepita illogicità della motivazione nella parte in cui avrebbe respinto originale e non già della copia data ai difensori la cui non conformità era stata rilevata dal CTP.
Mancata risposta sulla genuinità del dato e non già della copia forense.
Mancanza di logica motivazione sul rigetto di una perizia.
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La Cassazione osserva preliminarmente che sulla natura delle videoriprese sono intervenute le Sezioni Unite Prisco che hanno operatorità giudiziaria che sono state ricondotte alla categoria delle prove atipiche di cui all’art. 189 c.p.p.
Secondo le citate Sezioni Unite
«solo le videoregistrazioni effettuate fuori dal procedimento in quella delle c.d. prove atipiche, previste dall’art. 189 c.p.p..».
In tale ambito a decidere sull’ammissione della prova.
Ciò che il disposto per conoscere e visionare le immagini acquisite.
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Nel caso concreto le immagini sono state trasfuse e, dunque, riprodotte su supporti.
I supporti costituiscono il corredo documentale al quale viene affidato della prova.
Una copia di questi è stata rilasciata alle difese.
Inoltre, è stata garantita la possibilità agli imputati di visionare i frame che li riguardano.
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Osserva la Suprema Corte che, in linea generale, dalla violazione dell’art. 189 c.p.p. non consegue la sanzione di inutilizzabilità, trattandosi, di sanzione processuale tassativa non applicabile là dove non prevista dalla legge (Sez. 2, n. 11693 del 10/01/2012).
Né può ritenersi l’inutilizzabilità delle immagini tratte dalle videoregistrazioni derivante dalla circostanza che i supporti, contenenti le immagini tratte dalle riprese video, erano privi del codice hash (mancanza rilevata nella copia forense rilasciata ai difensori) che garantisce, secondo il tecnico di parte, la conformità all’originale prima della sua trasposizione sul supporto.
Il consulente ha riscontrato l’inutilizzabilità della prova.
Il motivo è stato.
Rileva la Cassazione che la giurisprudenza di legittimità con indirizzo ermeneutico costante e, dunque, consolidato tale “garanzia di genuinità”.
Il codice di rito delle modifiche introdotte con la legge 18 marzo 2008, n. 48, non dispone che, nel caso di estrazione di copie di dati informatici sia necessario indicare il codice hash.
Il legislato nel server.
In particolare, la legge ha apprestato alla difesa tutte le facoltà necessarie per verificare che eventuali abusi non siano stati compiuti.
Sia in tema di perquisizione di sistema informatico o telematico, sia l’art. 247, comma 1-bis, che l’art. 260, comma secondo, c.p.p., si limitano a richiedere l’adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità e immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate.
Non richiedono, appunto, l’indicazione del codice hash.
Allo stesso modo, con riguardo al disposto il principio secondo cui
“l’estrazione di dati archiviati in un computer non costituisce accertamento, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti” (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021; Sez. 5, n. 22695 del 03/03/2017; Sez. 2, n. 29061 del 01/07/2015).
Dunque, prosegue la Cassazione, appare chiaro che da nessuna di tali disposizioni si desume che, nel caso di estrazione di copie di dati informatici, sia necessario indicare il valore hash di tali dati al fine di validarne l’autenticità, non avendo il legislato le misure tecniche e le procedure dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali per impedirne l’alterazione.
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Ovviamente ciò non esclude che la difesa possa dubitare del valore probato.
L’elemento).
E’ altrettanto attraverso l’immagine acquisita agli atti, salva l’ipotesi, non prospettata, di un’artificiosa costruzione di una prova inesistente.
L’assenza dell’impronta è, dunque, irrilevante a fini dimostrativi del fatto mentre timbra).
Va, dunque, escluso la sanzione di inutilizzabilità della prova per la mancanza di codice hash .
8 giugno 2022









