Proseguiamo nel commento alla violazione di una regola cautelare .
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Come già evidenziato) liberate dallo zolfo fuso, persero la vita cinque persone tra il 3 ed il 4 marzo 2008, ed una sesta riportò lesioni personali gravi.
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Per quantoposte alla direzione o alla vigilanza delle prime.
In particolare, secondo i giudici di merito cui le cisterne sarebbero state affidate per il lavaggio.
La società NS, peraltro, non è stata condannata agli effetti civili, non essendo stata proposta nei suoi confronti alcuna domanda risarcitoria.
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In questa sede ci concentriamo sul quarto.
La società NS ha eccepito.
Deduceva, infatti, che l’interesse della società NS alla commissione del reato del nuovo accordo, cisterne già utilizzate per la vettura di zolfo fuso.
Osservava che non vi fosse alcun elemento un risparmio di costi per la società NS.
Segnalava, in particolare, che il canone per la fruizione del servizio di vettura non risentiva dei costi di messa a disposizione, manutenzione o adeguamento di logistica.
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Le argomentazioni sono state ritenute fondate.
Ricorda la Corte che in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica:
- il criterio di imputazione oggettiva dell’«interesse», da riferire alla condotta del soggetto;
- la responsabilità amministrativa non può essere esclusa in considerazione della esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi;
- il criterio di imputazione oggettiva dell’«interesse» può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente.
Prosegue evidenziando che vi è un preciso presupposto con specifico riguardo alla condotta realizzata in violazione delle regole cautelari.
In altri termini, l’«interesse» dell’ente alla commissione del reato, che rileva a norma dell’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, è quello alla commissione di una condotta in violazione delle regole cautelari, in ragione della finalizzazione della stessa a procurargli un vantaggio.
La sentenza impugnata ha ravvisato tra detta impresa e FL.
Precisamente, in proposito:
«Ed invero è innegabile che prevedere contrattualmente l’impiego per il trasporto».
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La conclusione della sentenza impugnata è, secondo la Cassazione, viziata, perché si fonda su una valutazione dell’interesse che omette di correlare lo stesso alla violazione di una congrua regola cautelare.
L’«interesse» dell’ente alla commissione del reato di “massimizzazione della produzione”.
La sentenza impugnata ritiene che la condotta in violazione delle regole cautelari, alla commissione quale deve essere apprezzato di zolfo, previa modifica e bonifica e non invece mediante nuove cisterne».
La sentenza, però, non espone alcun elemento fuso anche per la vettura di acido solforico.
Inoltre, la sentenza impugnata, nell’affermare l’«interesse» della società NS alla commissione del reato della responsabilità dei suoi esponenti.
La Corte d’appello, infatti, quando ha individuato senza verificarne l’abilitazione e la capacità tecnica.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è gravemente lacunosa per un duplice ordine di motivi.
Da un lato fuso, così da evidenziare una specifica condotta colposa, che, per di più, sembrerebbe estranea anche alla imputazione del pubblico ministero.
Dall’altro, non ha valutato.
6 giugno 2022









