Segnaliamo la sentenza della Corte di Cassazione penale la quale, nel decidere su un ricorso, si sofferma su varie tipologie di consulenze attuabili nel processo indicando quando le stesse possano essere annoverate tra gli accertamenti tecnici ripetibili e quanto tra gli accertamenti tecnici irripetibili .
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Il caso processuale attiene a una complessa vicenda scaturita da una rapina a seguito della quale erano stati condannati una serie di soggetti tra cui il ricorrente.
In tale contesto, al fine di pervenire alla penale responsabilità degli imputati, erano stati svolti accertamenti di varia natura oltre che acquisite immagini dei sistemi di videosorveglianza.
Con riferimento all’esito degli accertamenti, l’imputato espone uno specifico motivo di ricorso lamentando l’omesso coinvolgimento della difesa negli accertamenti irripetibili (scarrellamento e messa in sicurezza delle armi; raccolta di tracce ematiche), nonché per essere state restituite le vetture in sequestro senza interlocuzione con la difesa, che aveva avanzato richiesta di incidente probatorio sulle medesime, onde accertare a quale arma appartenesse il proiettile che aveva cagionato la fuoriuscita di liquido dal radiatore.
In estrema sintesi, si denunciava che gli accertamenti irripetibili compiuti dai Carabinieri erano stati svolti senza darne avviso alla difesa ed erano, quindi, inutilizzabili.
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Il ricorso è stato ritenuto infondato anche con riferimento a tale motivo di ricorso.
Consulenza balistica
La Corte di Cassazione ha dapprima richiamato il principio secondo cui “l’accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 cod. proc. pen. è solo quello che, in forza di una valutazione ex ante e sulla base di una ragionevole prevedibilità, sia causa di alterazione della cosa, del luogo o della persona sottoposta all’esame medesimo. In tale prospettiva, si è affermato che la consulenza balistica (nella specie, di comparazione tra le striature presenti sul proiettile rinvenuto sul luogo del delitto e quelle prodotte sul proiettile test esploso con la pistola posseduta dall’indagato all’epoca dei fatti) non ha natura di accertamento irripetibile, laddove la permanente disponibilità della rivoltella sequestrata consenta in ogni fase del procedimento la ripetizione dell’accertamento (Sez. 1, n. 6344 del 22/01/2013, Fontanesi, Rv. 254884). Invero, le cosiddette prove di sparo costituiscono accertamenti ripetibili, in quanto suscettibili di essere ripetute senza arrecare modifiche ai reperti”.
Verifica sulla funzionalità dell’arma
Prosegue, affermando che “quanto alla verifica della funzionalità dell’arma e della sua attitudine al pronto impiego (colpo in canna), essa è stata compiuta nell’immediatezza del fatto dalla Polizia giudiziaria, che ne ha dato atto nel verbale di arresto e di sequestro, costituenti atti irripetibili in cui viene descritta la situazione di fatto esistente in un determinato momento, suscettibile di successiva modificazione (Sez. 6, n. 36210 del 09/04/2013, Pg in proc. Mammoliti, Rv. 257095), e in quanto tali, legittimamente inclusi nel fascicolo del dibattimento”.
Prelievi ematici
Con riferimento ai prelievi ematici non “può parlarsi di accertamento tecnico irripetibile, trattandosi di una mera attività di raccolta o di prelievo di dati pertinenti al reato, priva di alcun carattere di invasività (Sez. 1, n. 2443 del 13/11/2007, dep. 2008, Pannone, Rv. 239101)”.
Prelievi dattiloscopici
Prosegue con riguardo ai prelievi dattiloscopici in relazione ai quali “si è affermato che l’attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico-papillari, risolvendosi in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella disciplina dell’art. 354, comma secondo, cod. proc. pen. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive (Sez. 2, n. 45751 del 08/09/2016, Siino, Rv. 268165). L’attività di esaltazione delle impronte digitali mediante tecniche, anche complesse, che utilizzano diverse metodologie e prodotti chimici per la loro individuazione e la successiva evidenziazione e fissazione, non è assoggettata alla disciplina prevista per gli accertamenti non ripetibili, rientrando tra le operazioni di prelievo e messa in sicurezza del reperto prodromiche all’analisi tecnico-comparativa (Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021, Giangrande, Rv. 280907)”.
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Conclude, con riferimento al caso di specie, affermando che “giustificata è stata la conclusione sul punto da parte della Corte territoriale, che ha confermato l’utilizzabilità di tutti gli accertamenti tecnici svolti nelle indagini, osservando che il peso e la coerenza probatoria complessiva degli elementi istruttori valutati in entrambi i gradi processuali costituiva solido e sovrabbondante fondamento del giudizio di responsabilità, non scalfito dalle carenze prospettate dalla difesa dell’imputato”.
Cassazione Penale n.31504 del 23.08.2022
Cassazione Penale n.31504 del 23.08.2022
15 settembre 2022










