La sentenza della Corte di Cassazione Penale in rassegna ci consente di trattare il tema del contrasto alla rilevanza della diversa valutazione giuridica dei fatti.
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L’istanza di revisione si fondava sul contrastosi tra:
- una sentenza del GUP che aveva visto di associazione a delinquere volta a commercializzare polizze materialmente false;
- un’altra pronuncia, di tipo assoluto di falsità in scrittura privata.
Si era, infatti, secondo il ricorrente, al cospetto:
- l’una che, sulla scorta anche del pronunciamento”,
- l’altra, invece, affermando che si trattasse unicamente di fatti riconducibili all’art. 485 c.p. successivamente depenalizzatovetture).
In conclusione, le due sentenze irrevocabili ed antitetiche avevano ad oggetto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale”).
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Il ricorso è stato.
In tema di revisione, la Corte di Cassazione ricorda che il contrasto definitivo, non ricorre nell’ipotesi in cui verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici.
Viene, al riguardo, richiamata la fattispecie nella quale la Corte ha escluso il contrasto alla medesima persona (Sez. 6, n. 15796 del 3/04/2014).
Secondo la Suprema Corte occorre che l’inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamentorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni.
Ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato gli stessi fatti.
A titologica (Sez. 1, n. 8419, del 14/10/2016, dep. 2017).
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Nel caso di specie, secondo la Corte di Cassazione i suddetti principi sono stati correttamente applicati e non si profilerebbe alcun travisamento ordinario.
Cassazione Penale n.31281 del 22.08.2022
14 settembre 2022









