La sentenza della Corte di Cassazione Penale contiene una rassegna degli elementi che deve contenere un’istanza di rinvio per concomitante impegno professionale da parte del difensore.
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Nel caso di specie, l’istanza di rinvio era stata avanzata dal difensore in relazione al ricorso in Cassazione per concomitante impegno professionale presso la Corte d’Appello.
Tale istanza è stata disattesa.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione spetta al Giudice che procede effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione.
Nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, occorre accertare se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell’istanza e da riferire:
- alla particolare natura dell’attività cui occorre presenziare;
- alla mancanza o assenza di un codifensore;
- all’impossibilità di avvalersi di un sostituto.
Al riguardo, si fa riferimento alla sentenza Cassazione Sez. Unite n. 29529 del 25/06/2009 Ud. (dep. 17/07/2009 ) .
In senso conforme si era già espressa altra sentenza (Sez. 5, Sentenza n. 43062 del 11/10/2007 Ud., dep. 21/11/2007 ), che aveva indicato prevalente.
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In epoca più recente l’orientamento gli elementi che devono essere rappresentati dalla difesa allo scopo di sostenere la richiesta di rinvio (Sez. U, sentenza n. 4909 del 18/12/2014, dep. 02/02/2015).
In tal senso si è chiarito, cod. proc. pen., a condizione che il difensore:
a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo;
c) rappresenti l’assenza in detto;
d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio.
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Nel caso di specie, l’istanza è stata giudicata tempestiva ma del tutto in Corte di Appello ed alla presenza di coimputati appellanti.
Nulla è stato.
Ma soprattutto al giudizio di legittimità, in relazione alla natura dell’attività alla quale la difesa deve presenziare ed alla funzione essenziale da espletare nel processo presso la Corte di Appello.
Sul punto legittima ma inapprezzabile dal Collegio, poiché estranea ai suindicati criteri obbiettivi valutabili dalla Corte.
Cassazione Civile n.33929 del 14.09.2022
16 settembre 2022









