Nella sentenza in commento in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo
La Corte d’Appello di Bari, confermando la pronuncia del Tribunale di Trani, ha rigettatore della sua Unità Operativa con la motivazione “per necessità di servizio”.
La Corte di merito.
La lavoratrice ha proposto.
Il motivo è stato agli indirizzi della Corte di Giustizia UE.
Secondo Corte di Giustizia, «l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento».
La lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto dai rispettivi ordinamenti» e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi.
La Corte Costituzionale ha infatti ritenuto dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati.
Nel medesimo senso, la S.C. ha già ritenuto» (C. 18140/2022).
La norma va intesa, quindi, in ragione del quadro interpretativo di cui sopra, come regola di disciplina delle modalità ordinarie di fruizione minima delle ferie maturate in un certo» (C. 21780/2022).
Cassazione civile del 6 ottobre 2022 n. 29113
8 ottobre 2022










