Le novità introdotte dalla legge 31 agosto 2022, n. 130 nel processo tributario – considerazioni

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A qualche mese dalla entrata in vigore delle prime novità in tema di processo tributario è possibile esaminare, nel concretore.

Nel presentare la riforma, il comunicato degli organi speciali di giustizia tributaria e l’introduzione di istituti processuali volti non solo a deflazionare il contenzioso esistente ma anche a incentivare l’uniformità dei giudizi in materie analoghe.

Infatti, in questo senso, a decorre dal 16 settembre 2022:

  • le Commissioni tributarie provinciali e regionali hanno lasciato la giurisdizione tributaria viene esercitata da magistrati “specializzati” a tempo pieno, reclutati mediante apposite procedure concorsuali;

  • in caso di rigetto delle spese di giudizio e può rilevare

ai fini della responsabilità amministrativa del funzionario dell’Amministrazione finanziaria che ha immotivatamente rigettato la proposta;

  • a norma dell’articolo 7, comma 5 bis, del d.lgs. 546/1992, l’Amministrazione finanziaria deve provare in giudizio le violazioni contestate con l’attorietà o sia insufficiente.

Ancora, con riferimento ai ricorsi notificati a decorrere dalla entrata in vigore della legge 130/2022:

  • è venuto di prova testimoniale, anche se, più in dettaglio, la riforma in esame rimette l’ammissione di tale prova al giudice, laddove questi la ritenga necessaria ai fini della decisione;

  • per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, per le quali è prevista la possibilità di reclamo o la proposta di mediazione, al giudice tributario viene riconosciuta la possibilità di formulare alle parti una proposta conciliativa

Dal 1° gennaio 2023, invece, le controversie il cui valore non supera i 3.000 euro, sono decise da un giudice monocratico che si sostituisce al giudice collegiale ordinariamente previsto.

Appare quindi evidente lo sforzo operato di difesa del contribuente di fronte agli elementi posti a base delle contestazioni operate dall’Amministrazione finanziaria, anche incentivando la risoluzione stragiudiziale delle liti.

In un’ottica di semplificazione del rapporto articolo 16. Naturalmente, in caso contrario si procede con le modalità tradizionali.

Tali misure si pongono chiaramente in linea con l’orientamento di tale modifica è quello di escludere per questi contribuenti la possibilità che la concessione della sospensione sia vincolata all’obbligo di fornire all’Amministrazione finanziaria una specifica garanzia.

In questo, la consapevolezza della interposizione fittizia di soggetti inesistenti (c.d. missing trader) e non dovrà essere il contribuente a dover fornire la controprova della propria buona fede.

Per concludere, resta sicuramente apprezzabile lo sforzo fattore di riaffermare il principio di parità delle parti nel processo tributario, occorrerà, però, che i buoni propositi alla base della riforma introdotta dalla L. 130/2022, siano adeguatamente supportati dalla implementazione di idonei strumenti, risorse e dalla attuazione di misure organizzative tali da permettere alla giustizia tributaria di fare realmente un passo in avanti nell’ottica di garantire risposte efficaci ed in tempi congrui alle istanze delle diverse parti in causa, da valutare con un approccio che garantisca effettiva pariteticità .

Scarica la L 130/2022

3 ottobre 2022

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