Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione, rigettando i ricorsi, ha ribadito che configura il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che chiede la restituzione di parte dello stipendio.
FATTO
La Corte di Appello di Caltanissetta confermava la pronuncia del Gup, con cui gli imputati erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di estorsione in danno a lavoratrice per averla costretta, in qualità di datori di lavoro, a restituire parte dello stipendio percepito mensilmente come dipendente, con la minaccia del licenziamento.
Avverso la pronuncia di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.
DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché incentrati su profili in fatto, estranei al giudizio di legittimità.
Va rilevato a riguardo che la Corte di appello per riscontrare le critiche contenute nell’atto d’impugnazione ha richiamato gli stessi dati probatori esaminati dal primo giudice; inoltre, l’analisi delle risultanze istruttorie non risulta inficiata da vizi logici macroscopici o di manifesta evidenza, prospettiva sostanzialmente estranea alla stessa prospettazione di parte, incentrata su diversi (e, in realtà, poco plausibili) parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Reiterative risultano le censure sulla qualificazione giuridica della condotta e sul trattamento sanzionatorio.
Accertata la natura concorsuale dell’azione criminosa, rileva ai fini della esclusione del tentativo che il denaro estorto sia stato consegnato dalla vittima all’estorsore o a persona da lui incaricata, consapevole del ruolo di intermediario, anche se si sia predisposto l’intervento della polizia con immediato arresto del reo e restituzione della cosa estorta.
La motivazione si sottrae a censure anche con riferimento alla determinazione della pena, proporzionata alla gravità dei fatti, al rito prescelto, al comportamento processuale ed al riconoscimento delle attenuanti generiche (pag. 9 della sentenza di appello); l’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. è stata negata con corretta valutazione a tal fine degli effetti dannosi connessi alla lesione della persona destinataria delle minacce, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale riportato in sentenza.
Cassazione penale n. 41985 del 7 ottobre 2022
10 ottobre 2022









