Diritto UE e lotta a comportamenti anticoncorrenziali : produzione di prove rilevanti e principio di proporzionalità

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In tema di lotta ai comportamenti anticoncorrenziali e con riferimento ma che potrebbe dover creare mediante aggregazione o classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso.

D’altro canto che tale ricostituzione di documenti può generare.

Quanto della concorrenza dell’Unione.

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I suddetti principi sono stati affermati dalla Corte UE nella sentenza di cui all’allegato.

In sintesi, il 19 luglio 2016, la Commissione ha constatato della concorrenza avendo concluso, tra gennaio 1997 e gennaio 2011, accordi sui prezzi e aumenti di prezzi.

Alcune persone che avevano acquistato dei prezzi raccomandati prima, durante e dopo il periodo dell’intesa.

I fabbricanti di auto valere che tale divulgazione delle prove andava oltre la mera ricerca e selezione di documenti già esistenti o la mera messa a disposizione dei dati di cui trattasi.

Si tratterebbe, a loro parere, di raccogliere in un nuovo documento digitale o di altro tipo, le informazioni, le conoscenze o i dati in possesso della parte alla quale è rivolta la domanda di divulgazione di prove, il che comporterebbe un onere eccessivo a loro carico e sarebbe contrario al principio di proporzionalità .

In tale contesto o di un terzo riguardi solo i documenti in loro possesso già esistenti o anche quelli che la parte destinataria della richiesta di divulgazione di prove dovrebbe creare ex novo, mediante aggregazione o classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso.

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Con la sua sentenza in data odierna la Corte dichiara che la divulgazione delle « prove rilevanti » comprende anche gli elementi di prova che la parte destinataria della richiesta di divulgazione delle prove dovrebbe creare ex novo, mediante aggregazione o classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso, fatto degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali di tale parte.

Secondo la Corte le prove di cui trattasi non corrispondono necessariamente a «documenti» preesistenti.

La Corte osserva che il legislato di tale obiettivo.

La Corte precisa che era, quindi, necessario predisporre strumenti idonei a rimediare all’asimmetria informativa tra le parti, poiché, per definizione, l’auto.

A tale proposito numerosi, corrisponderebbe solo imperfettamente alla sua richiesta.

Inoltre, escludere la facoltà di chiedere la divulgazione di documenti ex novo renderebbe più difficile l’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione da parte della sfera privata, il che sarebbe contrario all’obiettivo della direttiva 2014/104 sopra ricordato.

Infine, la Corte aggiunge che il legislato controllo dei giudici nazionali aditi.

Spetta a tali giudici valutare se la richiesta di divulgazione di prove realizzata ex novo sulla base di elementi di prova preesistenti che si trovano nel controllo del convenuto o del carico di lavoro che tale domanda genererebbe.

Comunicato stampa del 10 novembre 2022 – CGUE

15 novembre 2022

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