Disturbo della personalità : diagnosi clinica e valutazione peritale in sede penale non sono sovrapponibili

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Segnaliamo la sentenza con riferimento e in cui la Cassazione Penale afferma che, a tali fini, diagnosi clinica e valutazione peritale in sede penale non sono in alcun modo sovrapponibili.

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La Corte d’appello confermava la condanna pronunciata, a seguito di resistenza a pubblico ufficiale e per i delitti di lesioni aggravate.

L’imputatori fuori dalla Questura mentre creava problemi ad altri due colleghi, chiedendo reiteratamente il permesso di soggiorno.

Richiesto aggressivo.

Era quindi accompagnato e alla gamba, cagionando così loro lesioni personali giudicate guaribili in cinque giorni.

Ristretto in una cella, persisteva nelle condotte etero-aggressive e tentava, inoltre, il suicidio, cercando di impiccarsi con un lembo di coperta.

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Avverso la sentenza l’imputato vizio di motivazione.

In particolare, secondo la difesa, i giudici, piuttoria (accertabile attraverso la scala di valutazione BARS – Behavioural Actívity Rating Scale), suscettibile di escludere l’imputabilità, sulla base di manifestazioni psicofisiche e comportamentali anche ricavabili dai documenti in atti.

Di conseguenza, sarebbe illogica la motivazione della sentenza che, non accertando quanto da una condizione mentale fortemente alterata.

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Il ricorso è stato inammissibile.

Sul punto dal ricorrente.

Le sentenze di primo e di secondo grado, inoltre, sono risultate coerenti nell’escludere che l’imputabilità fosse esclusa o grandemente scemata.

In particolare, il perito una personalità deviante, con problemi sociali ed abuso di cannabinoidi, con conseguenti disordini comportamentali.

Aveva inoltre escluso che i tratti di personalità del ricorrente fossero tali da configurare un disturbo della personalità tale da incidere sulla capacità di intendere e di volere, secondo quanto dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9163 del 25/01/2005.

Secondo la Cassazione, dalla lettura delle sentenza si evince come, piutto, nelle predette condotte di abuso».

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La conclusione della Suprema Corte innanzitutto non sindacabile in sede di legittimità.

Sotto, redatta dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ospedale, da cui emergeva anche un ben più grave disturbo psicotico, rientrante nel Cluster A (e non B).

Al riguardo, precisa la Corte come diagnosi clinica e valutazione peritale in sede penale non sono in alcun modo sovrapponibili.

Si tratta, infatti, di attività con obiettivi diversi e, in particolare:

  • la prima ha finalità terapeutica;
  • l’altra tende all’accertamento di eventuali responsabilità penali.

La relazione del perito restano comunque irrilevanti (art. 93 cod. pen., nella parte in cui richiama l’art. 92 cod. pen.).

sentenza cassazione penale n. 43040 dell’11 novembre 2022

18 novembre 2022

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