Quando i crediti azionati scaturiscono da rapporti di lavoro non più in essere al momento della fusione societaria , non vi è ragione di sottrarre il relativo regime alla regola prefigurata dall’art.2504 bis cod. civ. implicante la prosecuzione» del soggetto risultante dalla fusione in tutti i rapporti giuridici
Lavoratrici convennero in giudizio Società Cooperativa Sociale Onlus chiedendo il pagamento di differenze retributive – per mancato riconoscimento degli aumenti contrattuali nazionali e/o territoriali, mancata applicazione degli aumenti periodici di anzianità e relativa incidenza sul calcolo delle ferie, dei permessi, dei congedi, delle festività, delle mensilità aggiuntive e dell’E.R.T. (elemento retributivo territoriale) – maturate nel periodo di lavoro alle dipendenze della cooperativa sociale, società incorporata dalla convenuta Coop, quando i rapporti di lavoro in oggetto erano già cessati
Il giudice di primo grado respinse la domanda.
La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Coop al pagamento in favore delle lavoratrici delle somme in dispositivo indicate, oltre accessori, a titolo di differenze derivanti dal calcolo degli scatti di anzianità nei limiti della prescrizione.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Coop
Premesso che la Direttiva 2011/35/UE stabiliva che la tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione era disciplinata conformemente alla Direttiva 2001/23/CE (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti), assume che tanto implicava l’applicabilità alla fattispecie in esame, di fusione per incorporazione, dell’art. 2112 cod. civ., diversamente risultandone vulnerato il principio del rispetto dell’ordinamento comunitario da parte dei singoli ordinamenti nazionali sancito dall’art.117 Cost.
Ha ritenuto la Corte, in continuità con proprio precedente intervenuto in identica fattispecie (Cass. 30577/2021), che la tesi della odierna ricorrente, secondo la quale in ipotesi di fusione i crediti dei lavoratori scaturenti da rapporti di lavoro cessati sarebbero regolati dall’art. 2112 cod. civ. e non dall’art. 2054 bis cod. civ., sia priva di fondamento normativo. Anche dopo il recente arresto di Cass. Sez. Un. n. 21970/2021, che in sede di composizione di un contrasto insorto nell’ambito delle Sezioni semplici, ha ritenuto non giustificata, alla stregua del diritto positivo, la ricostruzione della fusione come fenomeno di natura evolutivo-modificativa con sopravvivenza della società incorporata o fusa, ravvisando in essa un fenomeno implicante la estinzione delle società incorporate o fuse con effetto devolutivo e successorio, non vi è spazio, infatti, per la invocata applicabilità dell’art. 2112 cod. civ. in luogo della previsione generale dell’art. 2054 bis cod. civ. con riferimento ai crediti del lavoratore maturati nei confronti di una delle società incorporate.
Il lineare portato della disposizione dell’art. 2504-bis cod. civ., non lascia spazio ad equivoci nel collegare alla fusione un generale subentro della società che da essa risulta in tutti i diritti e gli obblighi delle società ad essa partecipanti; tanto è reso palese dal dato testuale del primo comma il quale così recita: « La società’ che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione»;nell’ambito di tale fenomeno successorio concernente quindi, per espresso disposto di legge, tutte le posizioni, attive e passive, facenti originariamente capo alle società partecipanti alla fusione, si colloca la fattispecie in esame con la conseguenza che la Coop sarà tenuta a rispondere dei crediti maturati dalle originarie ricorrenti nel periodo di lavoro prestato alle dipendenze della cooperativa
L’approdo ermeneutico qui condiviso non confligge con la previsione dell’art. 2112 cod. civ. e quindi con le norme comunitarie che disciplinano il trasferimento di azienda essendo il fenomeno regolato da tali disposizioni ancorato al presupposto fattuale, nello specifico insussistente, dell’attualità del rapporto di lavoro al momento in cui ha luogo il trasferimento del compendio aziendale. In altri termini, ove la fusione abbia dato luogo ad un trasferimento di azienda, per essere questa rimasta immutata nei suoi elementi oggettivi, ai rapporti di lavoro trasferiti potrà trovare applicazione l’art. 2112 cod. civ. (v. tra le altre, Cass. 19000/2010); quando, invece, come nella ipotesi in esame, i crediti azionati scaturiscono da rapporti di lavoro non più in essere al momento della fusione, non vi è ragione di sottrarre il relativo regime alla regola prefigurata dall’art.2504 bis cod. civ. implicante










