La responsabilità dell’amministratore “ testa di legno “ nella bancarotta fraudolenta

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Sussiste la responsabilità del prestanome testa di legno nei i delitti di bancarotta fraudolenta documentale, per sottrazione, distruzione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili.

rappresentano obblighi inderogabili posti a presidio della trasparenza economica e della tutela del ceto creditorio.

La Corte di Cassazione è tornata a delineare i confini di responsabilità penale gravanti sull’amministratore di diritto per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ribadendo l’inconsistenza dello schermo offerto dalla qualifica di mero prestanome a fronte di specifici doveri di garanzia e di ingerenza effettiva nella vita societaria.

I fatti del caso e l’iter giudiziario

La vicenda trae origine dalla pronuncia della Corte di Appello di Brescia, che confermava la sentenza di primo grado con cui il ricorrente veniva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili.

Avverso tale decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi di doglianza:

  • violazione dell’art. 546 c.p.p. e vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità dell’apparato argomentativo;
  • violazione dell’art. 192 c.p.p. ed erronea applicazione della legge penale circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, sostenendo che l’imputato fosse un mero amministratore formale privo della consapevolezza dell’attività di distrazione o sottrazione posta in essere dall’amministratore di fatto, a cui il professionista contabile aveva consegnato la documentazione.

La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato, evidenziando la piena legittimità dell’accertamento di merito svolto nei gradi precedenti.

I giudici di legittimità hanno ribadito che l’assunzione formale della carica attribuisce al soggetto precisi obblighi legali e specifici doveri di controllo:

  • il diretto e personale obbligo in capo all’amministratore di diritto di tenere, conservare e consegnare le scritture contabili agli organi della procedura fallimentare;
  • la responsabilità penale per sottrazione, distruzione o omessa tenuta delle scritture contabili anche nei confronti della c.d. “testa di legno”, in forza della posizione di garanzia assunta con l’accettazione della carica;
  • l’irrilevanza della tesi difensiva del mero prestanome qualora emerga, come nel caso esaminato, una partecipazione attiva alla compagine societaria in veste di socio di maggioranza, la costante frequentazione della sede aziendale e la cooperazione all’unisono con l’amministratore di fatto nell’occultamento delle attività societarie.

Analisi legale: dolo e posizione di garanzia nella bancarotta documentale

La decisione consolida l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’amministratore di diritto non può invocare l’estraneità alla gestione contabile per escludere il dolo nel reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Nel caso di specie, oltre alla titolarità formale della carica, sono stati riscontrati plurimi indici di concorso attivo e consapevole nel pregiudizio ai creditori: l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, l’operatività sommersa dell’impresa e la successiva cessione delle quote a un soggetto irreperibile.

Tali elementi integrano pienamente la condotta fraudolenta idonea a fondare la responsabilità penale in concorso con l’amministratore di fatto.

Cassazione penale 10 novembre 2022 n. 42871

15 novembre 2022

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